Progetto
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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L 160/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2022
7. Per verificare i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro un anno dalla data dell’attività di valutazione.
La squadra redige una relazione di nuova visita a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, in cui valuta i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni del Consiglio e appura se la grave carenza è stata colmata.
La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una relazione di nuova visita. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2. La Commissione trasmette la relazione di nuova visita al Consiglio.
8. Il Consiglio può esprimere la sua posizione sulla relazione di nuova visita e può, se del caso, invitare la Commissione a presentare una proposta recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza persistente riscontrata nella relazione di nuova visita. In tali casi si applicano i paragrafi 6 e 7.
9. Qualora la Commissione ritenga che il piano d’azione possa essere chiuso, organizza una visita di verifica e informa il Consiglio dell’esito della visita di verifica. La Commissione comunica inoltre al Parlamento europeo che il piano d’azione può essere chiuso.
Il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, tenuto conto dell’esito della visita di verifica, adotta una decisione di esecuzione con la quale approva la chiusura del piano d’azione.
Articolo 23
Disposizioni specifiche per le prime valutazioni
1. Alla luce dei risultati, la relazione di valutazione a seguito della prima valutazione redatta conformemente all’articolo 20, paragrafi da 1 a 4, è accompagnata da progetti recanti raccomandazioni di provvedimenti correttivi.
La Commissione presenta al Consiglio una proposta per l’adozione delle raccomandazioni in questione entro quattro mesi dalla conclusione dell’attività di valutazione.
2. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Esso può fissare termini per l’attuazione di determinate raccomandazioni.
Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.
3. Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni.
La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l’attività di valutazione, fornisce allo Stato membro valutato un esame dell’adeguatezza del piano d’azione entro un mese dalla presentazione di quest’ultimo.
Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d’azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d’azione riveduto.
Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del piano d’azione ogni sei mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell’esame.
4. Qualora la relazione di valutazione concluda che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen, la Commissione organizza una o più nuove visite.
La squadra redige una relazione di nuova visita a norma dell’articolo 20, paragrafi da 1 a 4, in cui valuta i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni del Consiglio.