Progetto

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine

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15.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 160/17

8. La Commissione valuta gli esperti designati ed entro una settimana dalla loro designazione conferma la scelta degli esperti del gruppo. Entro un mese dalla costituzione del gruppo di esperti, la Commissione informa gli Stati membri in merito alla selezione degli esperti per le valutazioni programmate l’anno successivo, tenendo conto della disponibilità e delle preferenze espresse per una determinata valutazione.

9. Se nessuno degli esperti per i settori d’intervento soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione invita lo Stato membro interessato a designare un nuovo esperto per il settore d’intervento in questione.

10. Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti designati siano disponibili per le valutazioni, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali o a una situazione personale. Qualora invochino una siffatta situazione eccezionale, gli Stati membri forniscono per iscritto alla Commissione le motivazioni e le informazioni relative alla situazione.

Se un esperto non è più disponibile per partecipare al gruppo, lo Stato membro interessato designa entro un termine ragionevole un sostituto.

11. La Commissione tiene aggiornato l’elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro.

Articolo 18

Costituzione delle squadre

1. La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell’attività di valutazione o di monitoraggio. Il numero massimo di rappresentanti della Commissione partecipanti alla squadra è pari a due. Il numero minimo di esperti degli Stati membri all’interno di una squadra che partecipa a una visita con o senza preavviso è pari a tre. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti.

Nel costituire le squadre per le nuove visite e le visite di verifica in un determinato Stato membro, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per garantire che almeno la metà degli esperti degli Stati membri appartenenti alla squadra siano gli stessi che hanno partecipato alla valutazione.

2. Nel selezionare gli esperti la Commissione tiene conto dei profili necessari per una particolare attività di valutazione o di monitoraggio, considerando la necessità di garantire l’equilibrio geografico e l’equilibrio per quanto riguarda l’esperienza professionale, nonché le capacità delle amministrazioni nazionali.

Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o di monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano.

3. La Commissione invita gli esperti selezionati immediatamente dopo che è stata fissata la data dell’attività di valutazione o di monitoraggio e al più tardi 10 settimane prima dell’inizio previsto dell’attività. Gli esperti invitati rispondono entro una settimana dal ricevimento dell’invito, d’intesa con le autorità che li hanno designati.

Gli inviti di cui al primo comma sono inviati tramite i referenti nazionali designati.

4. In caso di visite senza preavviso la Commissione trasmette gli inviti tramite i referenti nazionali designati al più tardi due settimane prima dell’inizio previsto della visita. Gli esperti invitati rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell’invito, d’intesa con le autorità che li hanno designati.

5. La Commissione può invitare i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7 a designare un rappresentante con esperienza professionale e sul campo che partecipi, in qualità di osservatore, a un’attività di valutazione o di monitoraggio in un settore che rientra nel suo mandato. I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano all’invito e alla risposta.