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Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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15.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 160/3
del Parlamento europeo e del Consiglio (5) l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita dal regolamento CE) n. 168/2007 del Consiglio (6), e il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
La cooperazione dovrebbe inoltre essere improntata a una maggiore reciprocità e le agenzie dovrebbero non solo contribuire al meccanismo di valutazione e di monitoraggio, ma anche trarre giovamento dal coinvolgimento in tale meccanismo, garantendo in tal modo la loro risposta operativa rafforzata. Per evitare qualsiasi conflitto di interessi qualora le attività di un organo od organismo dell’Unione coinvolto nell’attuazione dell’acquis di Schengen, nella misura in cui svolge funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen, siano verificate nell’ambito della valutazione di uno Stato membro, è opportuno che gli osservatori di detto organo od organismo non partecipino alle discussioni sui risultati relativi all’attività di tale organo od organismo dell’Unione.
(10) La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e di
monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell’Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Tale valutazione delle vulnerabilità dovrebbe essere presa in considerazione nella preparazione delle attività di valutazione e di monitoraggio, garantendo in tal modo una conoscenza situazionale aggiornata. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e di monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l’orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, è anche necessario intensificare ulteriormente le sinergie con i meccanismi e le piattaforme pertinenti gestiti dalle agenzie dell’Unione e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e con la supervisione, a opera della Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all’implementazione dei sistemi informatici del settore, nonché con i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità, se del caso.
(11) Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali
nell’applicazione dell’acquis di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione dei requisiti dell’acquis di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere messe in atto misure supplementari destinate al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e di monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori d’intervento in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un’adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dalla FRA siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell’attuazione delle valutazioni. Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità che nella programmazione e progettazione delle valutazioni siano presi in considerazione, di propria iniziativa, gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi tramite meccanismi di monitoraggio indipendenti o da terzi interessati, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali. Nell’ambito dell’attuazione delle valutazioni e, in particolare, dello svolgimento delle visite, per soggetti e terzi che sostengono gli Stati membri si dovrebbero intendere quelli che sono giuridicamente o contrattualmente legati a questi ultimi e autorizzati a svolgere determinati compiti per loro conto nell’applicazione dell’acquis di Schengen. Nell’elaborare le relazioni di valutazione dovrebbero essere prese in considerazione solo le informazioni verificate nel corso dell’attività di valutazione.
(12) È opportuno che il meccanismo di valutazione e di monitoraggio instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto
alle forme e ai metodi da applicare nelle attività di valutazione e di monitoraggio, al ricorso a esperti altamente qualificati e al seguito da dare ai risultati delle valutazioni.
(5) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53). (6) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1). (7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).