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Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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15.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 160/9
(42) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato
sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.
(43) Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria, la
Romania e la Croazia è già stata completata ai sensi dei rispettivi atti di adesione, la verifica di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento non dovrebbe essere nuovamente effettuata nei confronti di tali Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino l’acquis di Schengen in maniera efficace, efficiente e corretta, contribuendo in tal modo al mantenimento della fiducia reciproca tra gli Stati membri e al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.
2. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito prevede lo svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio oggettive e imparziali finalizzate a:
a) verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri in cui si applica integralmente e negli Stati membri in
cui, a norma dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE, si applica in parte;
b) verificare che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti pertinenti dell’acquis di Schengen siano
soddisfatte negli Stati membri nei cui confronti non è stata presa una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell’acquis di Schengen devono applicarsi integralmente o parzialmente, eccettuati gli Stati membri la cui valutazione sarà già stata completata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le valutazioni possono riguardare tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen e tengono conto del funzionamento delle autorità che applicano detto acquis. Le valutazioni possono riguardare in particolare i seguenti settori d’intervento: gestione delle frontiere esterne, assenza di controlli alle frontiere interne, politica in materia di visti, rimpatri, sistemi IT su larga scala a sostegno dell’applicazione dell’acquis di Schengen, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e protezione dei dati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «acquis di Schengen»: le disposizioni integrate nell’ambito dell’Unione ai sensi del protocollo n. 19 sull’acquis di
Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi;
2) «prima valutazione»: una valutazione intesa a verificare se uno Stato membro vincolato dall’acquis di Schengen e per il
quale non sono stati eliminati i controlli alle frontiere interne soddisfa le condizioni per applicare integralmente l’acquis di Schengen, o a verificare se uno Stato membro che non partecipa all’acquis di Schengen e che è stato autorizzato dal Consiglio ad applicare parzialmente l’acquis di Schengen soddisfa le condizioni per applicare in parte detto acquis;