Progetto

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

15.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 160/13

2. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un’analisi dei rischi distinta contenente raccomandazioni relative a valutazioni senza preavviso da effettuarsi l’anno successivo, indipendentemente dall’ordine degli Stati membri da valutare ogni anno conformemente al programma di valutazione pluriennale stabilito a norma dell’articolo 12.

Le raccomandazioni di cui al primo comma possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne, di almeno 10 specifici valichi di frontiera e di almeno 10 specifici siti rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE, nonché altre informazioni utili.

Articolo 9

Cooperazione con Europol

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) 2016/794, Europol fornisce consulenza, analisi, relazioni e altre informazioni pertinenti a sostegno dell’attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio

1. Nel preparare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e di monitoraggio degli organi e organismi dell’Unione che partecipano all’attuazione dell’acquis di Schengen, in particolare la valutazione delle vulnerabilità, e della FRA, nonché di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti, per accrescere la consapevolezza del funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti. Se disponibili, la Commissione può, d’intesa con lo Stato membro valutato, utilizzare i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità.

2. Le raccomandazioni a norma del presente regolamento sono complementari alle raccomandazioni formulate a norma dell’articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896 nell’ambito della valutazione delle vulnerabilità.

3. La Commissione può condividere con gli organi e organismi dell’Unione e nazionali di cui al paragrafo 1, in modo sicuro e tempestivo, i dettagli delle relazioni di valutazione, dei piani d’azione e degli aggiornamenti sull’attuazione dei piani d’azione.

Le informazioni di cui al primo comma sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell’Unione interessati.

Articolo 11

Informazioni trasmesse da terzi

Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 1, nel programmare e attuare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione può tenere conto delle informazioni relative all’attuazione dell’acquis di Schengen trasmesse da terzi, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali.

La Commissione informa gli Stati membri delle informazioni fornite da terzi ritenute da essa pertinenti per la programmazione delle attività di valutazione e di monitoraggio. Gli Stati membri hanno in seguito l’opportunità di presentare osservazioni sulla sostanza di tali informazioni.