Progetto
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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L 160/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2022
3) «valutazione periodica»: una valutazione inclusa nel programma di valutazione pluriennale e nei programmi di
valutazione annuali e intesa a verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte di uno Stato membro per valutarne le prestazioni complessive nell’applicazione dell’acquis di Schengen;
4) «valutazione senza preavviso»: una valutazione non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali e intesa
a verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori d’intervento;
5) «valutazione tematica»: una valutazione inclusa nel programma di valutazione annuale e intesa a fornire un’analisi della
legislazione o delle pratiche degli Stati membri nell’applicazione dell’acquis di Schengen o nell’applicazione di sue parti specifiche in più Stati membri;
6) «visita»: una visita presso uno Stato membro o i suoi consolati intesa a svolgere un’attività di valutazione o di
monitoraggio;
7) «nuova visita»: una visita supplementare a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una
prima valutazione che abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen;
8) «visita di verifica»: una visita supplementare, diversa da una nuova visita, effettuata per monitorare i progressi compiuti
nell’attuazione di un piano d’azione;
9) «risultato non conforme»: una valutazione di un risultato secondo la quale le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative nazionali, o la loro attuazione, non sono conformi alle disposizioni giuridicamente vincolanti dell’acquis di Schengen;
10) «grave carenza»: una valutazione generale della situazione attribuita a uno o più risultati non conformi che riguardano
l’applicazione efficace dell’acquis di Schengen e che, singolarmente o in combinazione, rischiano di costituire una violazione dei diritti fondamentali o che hanno o rischiano di avere nel tempo ripercussioni negative significative su uno o più Stati membri ovvero sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne;
11) «squadra»: un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che svolgono
attività di valutazione e di monitoraggio;
12) «osservatore»: un esperto designato da un organo, od organismo dell’Unione di cui all’articolo 7 che partecipa a
un’attività di valutazione o di monitoraggio;
13) «esperto tirocinante»: un esperto designato da uno Stato membro o da un rappresentante della Commissione affinché
riceva una formazione per diventare valutatore Schengen.
Articolo 3
Responsabilità e dovere di cooperazione
1. Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell’attuazione del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, con il contributo dei pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7 secondo i rispettivi mandati.
2. La Commissione ha un ruolo di coordinamento generale in relazione alla stesura dei programmi di valutazione annuali e pluriennali, all’elaborazione dei questionari, alla definizione dei calendari delle visite, allo svolgimento delle visite e alla stesura delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni. Essa provvede inoltre ad assicurare l’attuazione delle attività di follow-up e di monitoraggio.
3. Il Consiglio adotta raccomandazioni in caso di gravi carenze, prime valutazioni, valutazioni tematiche e nel caso in cui lo Stato membro valutato contesti in modo sostanziale il progetto di relazione di valutazione contenente progetti di raccomandazioni. Nell’ambito della fase di monitoraggio del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, il Consiglio adotta decisioni di esecuzione relative alla chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni.