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Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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15.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 160/7
(28) Le visite di verifica dovrebbero poter essere svolte per monitorare i progressi nell’attuazione di un piano d’azione a
seguito di una valutazione che non abbia rivelato una grave carenza, se ritenuto necessario. È opportuno organizzare sempre una visita di verifica prima di chiudere un piano d’azione a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza e di una prima valutazione. In termini di obblighi organizzativi e di rendicontazione, le visite di verifica dovrebbero essere meno onerose delle visite di valutazione. In particolare dovrebbero mobilitare squadre più piccole e non dovrebbero evidenziare nuovi risultati né richiedere l’adozione di una relazione. Il Consiglio dovrebbe essere coinvolto più attivamente nella fase di monitoraggio, dovrebbe essere informato dalla Commissione per iscritto, per esempio in forma di lettera, dell’esito delle visite di verifica e dovrebbe approvare la chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni, sulla base di una proposta della Commissione.
(29) È essenziale che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni per accrescere la
consapevolezza dell’importanza dell’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e incoraggino gli Stati membri a colmare le carenze riscontrate, se del caso. In particolare, il Consiglio dovrebbe esercitare il suo ruolo politico in relazione alla governance dello spazio Schengen esaminando le relazioni presentate dalla Commissione e tenendo discussioni politiche sull’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e sul corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l’altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell’anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni. Sulla base di tale relazione e di tali risultati, il Consiglio dovrebbe tenere discussioni orizzontali al fine di contribuire all’attuazione più efficiente e rapida delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi correlati.
(30) Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito dal presente regolamento dovrebbe svolgere una funzione
complementare di monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione pratica delle politiche dell’Unione attraverso una valutazione inter pares. Non dovrebbe essere compromessa la competenza generale della Commissione di sovrintendere l’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea mediante le procedure di infrazione.
(31) Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere quello di «informazioni
sensibili non classificate» conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (10). Le relazioni dovrebbero essere classificate «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (11), qualora tale classificazione sia necessaria a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di detta decisione o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro valutato.
(32) Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell’articolo 70,
ultima frase, TFUE, sottolineato all’articolo 12, lettera c), del trattato sull’Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati delle valutazioni. Inoltre, qualora la Commissione presentasse una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all’articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno (12), dovrebbe consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.
(33) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 27 luglio 2021 (13).
(34) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell’assolvimento delle loro responsabilità a norma del
presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell’Unione nell’assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725.
(10) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41). (11) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53). (12) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35). (13) GU C 337 del 23.8.2021, pag. 2. (14) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).