Progetto

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine

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L 160/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2022

Articolo 5

Forme di attività di monitoraggio

Le attività di monitoraggio possono assumere le seguenti forme:

a) esame di piani d’azione e relazioni di follow-up presentati dagli Stati membri valutati;

b) nuove visite;

c) visite di verifica.

Articolo 6

Metodi di valutazione e di monitoraggio

Le attività di valutazione e di monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere svolte tramite visite e questionari o, in via eccezionale, altri metodi da remoto.

Ogni metodo di valutazione e di monitoraggio può essere usato indipendentemente o in combinazione con un altro metodo, se del caso.

Articolo 7

Cooperazione con organi e organismi dell’Unione

1. La Commissione coopera con i pertinenti organi e organismi dell’Unione che partecipano all’attuazione dell’acquis di Schengen e con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

La Commissione può concludere accordi con tali organi e organismi dell’Unione per facilitare la cooperazione per quanto riguarda l’attuazione del presente regolamento.

2. La Commissione può chiedere agli organi e organismi dell’Unione di cui al paragrafo 1 di fornire, conformemente ai rispettivi mandati, informazioni, dati statistici o analisi dei rischi, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la conoscenza situazionale ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896 in merito all’attuazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri.

Lo Stato membro valutato può formulare osservazioni in merito alle informazioni fornite a norma del primo comma.

Articolo 8

Cooperazione con Frontex

1. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri un’analisi dei rischi allo scopo di stabilire il programma di valutazione annuale di cui all’articolo 13 del presente regolamento.

L’analisi dei rischi di cui al primo comma comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere e contiene raccomandazioni su specifiche sezioni delle frontiere esterne, specifici valichi di frontiera e specifici siti rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) negli Stati membri da valutare l’anno successivo, conformemente al programma di valutazione pluriennale stabilito a norma dell’articolo 12.

(22) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).