Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/66: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) · 28 pagine

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Raccomandazione

Il Consiglio federale raccomanda l'attuazione della variante 2. Vi è un rischio non trascurabile che la variante 1 rechi più danni che benefici all'efficienza dei costi delle CAD e alla concorrenza tra casse. Inoltre, l'attuazione della variante 1 non genera alcun valore aggiunto riconoscibile nell'esecuzione e per gli assicurati. Comporterebbe, al contrario, maggiore onere per entrambe le parti. Secondo il Consiglio federale, le richieste principali della Mo. Müller, il miglioramento della trasparenza e dell'efficienza, nonché il rafforzamento della concorrenza tra CAD, vengono quindi esaudite meglio con la variante 2.

1.3 Ulteriori modifiche

1.3.1 Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai periodi di pratica professionale

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione devono superare un periodo di attesa speciale di 120 giorni prima di poter beneficiare per la prima volta delle prestazioni dell’AD. Questo vale in particolare per i giovani adulti che hanno concluso la formazione scolastica (professionale) senza un periodo di contribuzione. Secondo la legge attuale, durante questo periodo di attesa speciale possono partecipare a una pratica professionale solo quando la disoccupazione è più elevata.

I lavori svolti nell’ambito del postulato Jositsch (20.3480) «Crisi del coronavirus. Aiutare le persone che si ritrovano disoccupate dopo il tirocinio ad acquisire esperienza professionale» dimostrano che la limitazione della partecipazione alla pratica professionale, durante il periodo di attesa speciale, ai soli momenti di maggiore disoccupazione è un ostacolo, soprattutto per un sostegno adeguato ai giovani adulti. La pratica professionale è particolarmente indicata per i giovani adulti in cerca della prima occupazione affinché maturino un'esperienza lavorativa pratica. Indipendentemente dal livello di disoccupazione, le opportunità sul mercato del lavoro per una minoranza di persone in cerca d'impiego possono essere notevolmente aumentate attraverso il ricorso mirato ad una pratica professionale. Pertanto, il Consiglio federale raccomanda di rendere possibile la partecipazione alle pratiche professionali durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni senza limitazioni e non solo nei casi di elevata disoccupazione.

1.3.2 Interoperabilità dei sistemi d'informazione

L'accesso degli organi d'esecuzione dell’AD ai dati necessari per l'adempimento dei propri compiti attualmente è rigorosamente suddiviso secondo i diversi sistemi d'informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD. Secondo l'attuale regolamento, le CAD hanno accesso ai dati di cui necessitano solo attraverso il sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell’AD, mentre i servizi cantonali (SC), gli uffici regionali di collocamento (URC) e i servizi per la logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML) hanno accesso ai dati solo attraverso il sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento.

Tuttavia, questa rigida separazione ostacola l'esecuzione rapida ed efficiente di alcuni compiti dell’AD. In particolare, l'elaborazione delle richieste di ILR diventa decisamente più efficiente se avviene in un unico sistema d'informazione.

Per raggiungere questo obiettivo, il presente progetto di revisione prevede che l'accesso degli organi d'esecuzione ai dati dell’AD sia concesso sulla base dei compiti loro assegnati dalla legge e non più sulla base del sistema d'informazione in cui tali dati sono memorizzati. Grazie a questa nuova interoperabilità tra i sistemi d'informazione, i SC possono elaborare i preannunci di lavoro ridotto direttamente nel sistema 12/28