Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/66: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) · 28 pagine

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esperienza lavorativa e di aggiornare le proprie conoscenze svolgendo attività che corrispondono al mercato del lavoro reale, sebbene i servizi e i mercati siano fittizi.

Art. 64a cpv. 1 lett. b

In caso di aumento della disoccupazione, il Consiglio federale può prevedere la partecipazione di persone a pratiche professionali durante un periodo di attesa ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 LADI. La partecipazione ai periodi di pratica professionale durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni dovrebbe tuttavia essere possibile in qualsiasi momento e non solo in caso di elevata disoccupazione. Questo obiettivo viene raggiunto eliminando la disposizione sull'alto tasso di disoccupazione contenuta nell'ordinanza. La seconda parte dell'articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI è pertanto soppressa. Si coglie l'occasione per rendere più preciso il termine «amministrazione» con l’aggiunta di «pubblica», in modo che sia chiaro quale tipo di amministrazione si intende.

Art. 66 cpv. 2bise 3

La formulazione attuale del capoverso 2bisrecita che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di dodici mesi. Questa formulazione suggerisce quindi che non è possibile concedere assegni per il periodo d'introduzione di durata inferiore a dodici mesi agli assicurati di età superiore a 50 anni. La durata di concessione degli assegni per il periodo d'introduzione deve tuttavia essere determinata in base alla necessità di introduzione. A seconda della situazione, può essere sufficiente un periodo d'introduzione più breve, che non deve quindi necessariamente corrispondere a una durata di dodici mesi. La formulazione del capoverso 2bisdeve essere completata con l'aggiunta di «al massimo» così da chiarire che la durata degli assegni per il periodo d'introduzione deve essere adattata alla necessità di introduzione.

Nel capoverso 3 della versione francese, «mise au courant» viene sostituito con la dicitura «période d’initiation», in linea con le altre versioni linguistiche.

Variante 1 (proposta dell’autore della mozione):

modifica degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1:

Art. 77 cpv. 1

La prima frase del capoverso 1 viene completata con la proposta letterale contenuta nelle spiegazioni fornite in un secondo tempo dall'autore della mozione: «nonché alle persone assicurate in Svizzera che cercano lavoro in tale Cantone».

Art. 78 cpv. 2

Questo articolo è abrogato in conformità alla proposta dell’autore della mozione.

Art. 79 cpv. 1 primo periodo

Anche se ciò non è direttamente richiesto nella mozione, questo capoverso deve essere adattato a causa della soppressione dell'articolo 78 capoverso 2. Al fine di mantenere la coerenza nella legge, al capoverso 1 dell'articolo 79 deve essere eliminato «le limitazioni eventuali del campo d'attività».

Variante 2 (raccomandazione del Consiglio federale):

nessun adeguamento degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1

Art. 79 cpv. 3 primo periodo