Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/66: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) · 28 pagine
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punto di partenza per l'integrazione lavorativa, ma in ultima analisi può avere un impatto positivo sia sull'ambiente sociale sia sulle prospettive socioeconomiche a lungo termine.
5.6 Ripercussioni sull’ambiente
Gli adeguamenti giuridici non hanno alcun impatto sull'ambiente.
5.7 Altre ripercussioni
Non si prevedono altre ripercussioni.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull'articolo 114 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)23, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di AD. La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza (art. 41 cpv. 2 Cost.).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche materiali di questo progetto riguardano il sistema di rimborso dei costi amministrativi delle CAD, i periodi di pratica professionale, l'interoperabilità dei sistemi d'informazione gestiti dagli uffici di compensazione dell’AD e la comunicazione dei dati ai servizi specializzati nell’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia.
La convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 21 giugno 198824 concernente la promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione, che la Svizzera ha ratificato il 17 ottobre 1990, non ha effetto sulla presente revisione parziale della LADI. Anche la Convenzione AELS e l'ALC, in base ai quali la Svizzera emana disposizioni equivalenti alle disposizioni di coordinamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009,25 non hanno alcun impatto sul progetto.
I principi fondamentali di questo sistema di coordinamento sono la parità di trattamento dei cittadini delle altre parti contraenti rispetto ai propri cittadini, il mantenimento dei diritti acquisiti e il pagamento delle prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto dell'UE, invece, non prevede l'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
Questo sistema di coordinamento si basa sui seguenti principi fondamentali: parità di trattamento tra i cittadini delle altre parti contraenti e i cittadini del proprio Paese, mantenimento dei diritti acquisiti e pagamento delle prestazioni in tutto lo spazio europeo. Tuttavia, il diritto dell'UE non prevede l'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
Le disposizioni del presente disegno di legge non sono in contrasto con quelle europee applicabili in Svizzera e sono inoltre compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
23RS 101