Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/66: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) · 28 pagine

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L'articolo 92 capoverso 6 della legge ora stabilisce inoltre che il rimborso dei costi amministrativi delle CAD deve avvenire in un sistema con bonus e malus. Di conseguenza, altri sistemi di conteggio, in particolare il sistema forfettario, non sono più consentiti dalla legge. Allo stesso tempo, questo crea la base giuridica per la formulazione di un pratico sistema bonus-malus a livello di ordinanza. Trasferendo gli elementi centrali della gestione delle CAD orientata alle prestazioni dalla convenzione a un’ordinanza, la ricompensa di CAD molto efficienti e la sanzione di CAD molto inefficienti viene regolamentata in modo chiaro nel diritto anche se non viene raggiunto un accordo.

3.1.2 Varianti riguardo al campo d'attività delle casse di disoccupazione

La Mo. Müller chiede di vietare la limitazione del campo d'attività delle CAD. A questo proposito vengono proposte due varianti. Con la variante 1, ogni CAD cantonale è aperta anche alle persone assicurate che non risiedono nel relativo Cantone ma che vi cercano un lavoro. Le CAD private sono in linea di principio aperte a tutti gli assicurati (modifica degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1). La variante 2 propone di rinunciare alle modifiche legislative relative al campo d'attività delle CAD.

3.1.3 Ottimizzazione dell'accesso dei giovani adulti ai periodi di pratica professionale

La presente revisione prevede una modifica dell'articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI per consentire la partecipazione alle pratiche professionali durante il periodo di attesa speciale indipendentemente dal livello di disoccupazione. In questo modo si possono sfruttare meglio i periodi di pratica professionale. L'obiettivo è fornire ai giovani adulti un sostegno continuo e mirato nella ricerca di un lavoro.

3.1.4 Interoperabilità dei sistemi d'informazione

Il progetto di revisione propone di modificare l'articolo 96c capoversi da 1 a 1terLADI e l'articolo 35 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC)8 in modo da consentire l'interoperabilità tra i diversi sistemi d'informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD. Ciò rende più efficiente l'elaborazione delle richieste di ILR. Inoltre, si propone di modificare l'articolo 35 capoverso 3terlettera f LC per consentire agli organizzatori di PML di accedere alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento in modo da poter caricare gli attestati di partecipazione delle persone assicurate.

3.1.5 Comunicazione dei dati

L'articolo 97a capoverso 1 numero 8 LADI viene completato per consentire la comunicazione di dati in singoli casi ai servizi cantonali specializzati nell’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, se sono necessari per richiedere i contributi di mantenimento arretrati o garantire quelli futuri.

3.1.6 Adeguamenti e chiarimenti linguistici e formali

Nell'ambito della presente revisione parziale si coglie anche l'occasione per apportare le necessarie modifiche all'intera LADI. Tra le altre cose, le modifiche proposte migliorano la congruenza delle tre versioni linguistiche, apportano chiarimenti che in futuro possono evitare fraintendimenti e utilizzano formulazioni più moderne, in particolare nel settore dell'informatica e della protezione dei dati. Inoltre, nella versione

8 RS 823.11