Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/66: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) · 28 pagine
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d'invalidità revocata, nell'articolo 27 capoverso 5 LADI si precisa che si tratta di una rendita d'invalidità ai sensi della LAI.
Questa precisazione esclude esplicitamente le rendite d'invalidità di altre assicurazioni sociali (assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare). Ciò è giustificato dal fatto che il diritto alla rendita d'invalidità da parte dell'assicurazione per l'invalidità sussiste solo a partire da un grado minimo d'invalidità del 40 per cento, mentre nell'assicurazione contro gli infortuni è richiesto il 10 per cento e nell'assicurazione militare non è richiesta alcuna soglia minima. Se una persona assicurata ha un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento, la rendita viene erogata in primo luogo dall'assicurazione per l'invalidità (art. 66 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali12). Un’eventuale rendita dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare viene corrisposta solo a titolo complementare, fatto salvo il sovraindennizzo (art. 20 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni13 e art. 32 dell’ordinanza del 10 novembre 1993 sull’assicurazione militare14). La perdita del diritto a una rendita d'invalidità corrisposta esclusivamente dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare sulla base di un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento non ha un impatto sufficientemente significativo sulla situazione professionale dell'assicurato e pertanto non giustifica l'aumento del diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione.
La nuova formulazione, secondo cui il diritto alle indennità giornaliere supplementari presuppone il diritto a una rendita d'invalidità basata sulla LAI, non pone problemi per quanto riguarda il diritto di coordinamento dell'UE. Le prestazioni in caso di disoccupazione rientrano nel campo d'applicazione materiale delle ordinanze sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In base all'assimilazione di situazioni ai sensi dell'articolo 5 lettera b del Regolamento (CE) n. 883/200415 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, anche la soppressione (parziale) delle rendite d'invalidità degli Stati dell'UE o dell'AELS può essere presa in considerazione, a determinate condizioni, per il diritto alle indennità giornaliere ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 dell’AP-LADI. Le persone soggette all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC16) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS17) e che hanno ricevuto una rendita d'invalidità da uno Stato dell'UE o dell'AELS possono, in linea di principio, avere diritto a queste indennità giornaliere, a condizione che la Svizzera sia lo Stato competente per la concessione delle prestazioni dell'AD. Tuttavia, se mentre ricevevano la rendita d'invalidità le persone interessate non avevano un grado di invalidità sufficiente per una rendita secondo la legge svizzera, non hanno diritto a queste indennità giornaliere.
Art. 60 cpv. 1
Il termine «azienda di esercitazione» non esiste più nella prassi. Viene sostituito con il termine «azienda di pratica commerciale», utilizzato dagli ambienti interessati già da diversi anni. Il termine «azienda di pratica commerciale» corrisponde anche meglio al contenuto del provvedimento. Il provvedimento consente ai partecipanti di acquisire
12RS 830.1
13RS 832.20
14RS 833.1
15Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale GU L 166 del 30.4. 2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS
0.831.109.268.
16 RS 0.142.112.681
17 RS 0.632.31 17/28