Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/72: Facilitare l’abbattimento di lupi. Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia · 32 pagine

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TIR Parere contrario Nota: una gestione dei lupi concentrata sul territorio cantonale non è in

grado di soddisfare i requisiti relativi a una valida protezione degli animali e delle specie. (…)

Con questo articolo la Confederazione lascia ai Cantoni la risposta a queste domande critiche, concedendo loro di conseguenza un margine di manovra eccessivamente ampio e cedendo in tal modo competenze importanti. (...) Inoltre, uccidere un lupo per un comportamento che non rappresenta ancora un pericolo concreto per le persone, ma che può essere interpretato come la fase che precede un comportamento potenzialmente aggressivo, viola il principio di proporzionalità sancito nella Costituzione federale (...). L’uccisione di animali di specie protette deve sempre essere concepita solo come ultima ratio ed è consentita esclusivamente quando sono stati esauriti tutti gli altri mezzi idonei e più moderati.

3.4 Art. 10 cpv. 3 «Indennità e risarcimento dei danni»

3.4.1 Art. 10 cpv. 3

3La Confederazione paga l’indennità per gli animali da reddito alle seguenti condizioni:

a. al momento della predazione gli animali da reddito sono registrati correttamente nella banca dati sul traffico di animali di

cui all’articolo 45b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; e

b. il Cantone si assume i costi rimanenti.

L’articolo 10 capoverso 3 suscita reazioni contrastanti. Mentre molti Cantoni, le associazioni orientate alla protezione come pure quelle della SSEA e la SAB sono di principio favorevoli alla disposizione, CDCA, COSAC e USC la respingono.

Tabella 3.4-1 Panoramica delle proposte di modifica e osservazioni sull’art. 10 cpv. 3

Partecipanti Accettazione Osservazione / proposta

AG, AR, BL, BS, Parere favorevole Senza proposte di modifica / osservazioni

GE, JU, NE, NW,

SH, SO, SZ, TG,

VS

BirdLife, Fondation

Franz Weber, GLS,

ProNatura, Pusch,

PSA, TIR,

CHWOLF, WWF,

Zooschweiz

Bio Suisse, SFS,

oejv.ch, SVU-ASEP

BE Parere favorevole Aggiungere «oppure si trovavano in una riserva di caccia riconosciuta dal Can-

con riserva/richie- tone». Nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) la selvaggina d’allevasta di modifica mento non è registrata individualmente, ma solo a livello aziendale. Per questo motivo, finora l’indennizzo è avvenuto attraverso il numero di animali interessati.

Per quanto concerne l’art. 10 OCP, avremmo accolto con favore l’idea di collegare il pagamento di indennizzi in caso di predazioni di bestiame da reddito a misure minime di protezione del bestiame.

1 RS 916.40