Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/72: Facilitare l’abbattimento di lupi. Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia · 32 pagine
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Art. 3biscpv. 2 Come in molti altri Cantoni, negli anni scorsi la popolazione di corvi comuni è GE lett. c cresciuta in misura massiccia anche nel Cantone di Ginevra. Una prima colonia è
stata osservata nel 1998. Tra il 2002 e il 2020 il numero di coppie nidificanti è
passato da 48 a 900. I danni all’agricoltura sono cresciuti da zero franchi nel 2015
a più di 90 000 franchi nel 2022. Oltre la metà di questi danni si verifica durante il
periodo della semina in primavera, che coincide con il periodo di protezione della
specie. Classificando il corvo come specie cacciabile, le possibilità di contenere i
danni dovuti alla forte crescita della popolazione sono migliorate solo in misura li-
mitata, per cui è ora opportuno compiere ulteriori passi. Per questo motivo si pro-
pone una modifica dell’articolo 3biscapoverso 2 lettera c OCP.
Art. 3bisSpecie cacciabili e periodi di protezione
2I periodi di protezione secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limi-
tati o estesi come segue:
c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal
16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è al-
cun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere dan-
neggiate; per i corvi presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione
sulle superfici destinate alla semina che rischiano di essere danneggiate.
Art. 4biscpv. 1 A lungo termine le basi legislative dovrebbero consentire ai Cantoni di rimuovere CGCA, GL,
oltre il 50 per cento dei branchi in zone in cui la popolazione di lupi è sicura: GR, OW, VS, «1 I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è ri-
USDCR, UR, prodotto con successo nell’anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La re- COSAC, golazione avviene abbattendo giovani animali. Può essere abbattuto al massimo CDCA un numero di lupi non superiore a due terzi dei giovani animali nati nell’anno in
questione».
«Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 1 può essere abbattuto anche UDC, BOSS, un genitore che risulta essere particolarmente dannoso. BVCH, USC
Art. 9biscpv. 2 Anche le soglie di danno secondo le lettere a e b devono essere ridotte sensibil- FSAC lett. a e b mente. L’elaborazione e la valutazione degli attacchi di branchi a cura dell’UFAM
hanno durate eccessive.
Art. 10 cpv. 1 In riferimento all’indennizzo delle diminuzioni di animali da reddito sussiste una la- GR lett. a OCP cuna giuridica dovuta ai cambiamenti intervenuti nella fauna indigena formata da
grandi animali. Nell’estate 2022, nei Grigioni, per la prima volta un vitello di mucca
madre appena partorito è stato gravemente ferito da un grifone ed è stato neces-
sario sopprimerlo. Per questo motivo i grifoni e, in via preventiva, anche gli avvol-
toi monaci devono essere inseriti nella lista dei responsabili dei danni causati
dalla selvaggina per il cui risarcimento la Confederazione versa indennità. Natu-
ralmente questo deve valere solo per i casi dimostrati. Poiché la presenza di que-
sti uccelli nel paesaggio rurale alpino e i danni da essi causati agli animali da red-
dito hanno spesso un nesso diretto con gli eventi predatori causati dai lupi sui pa-
scoli alpestri, riteniamo coerente l’inserimento di queste specie nell’articolo 10 ca-
poverso 1 lettera a OCP.
Bandite di Questa revisione parziale dovrebbe consentire anche modifiche di lieve portata CGCA, GL, caccia fede- alle bandite di caccia federali. GR, OW
rali
Protezione La protezione del bestiame deve restare un presupposto importante: per la SVU- SVU-ASEP del bestiame ASEP è sempre molto importante continuare a curare e monitorare l’impegno di
tutti i Cantoni a fornire consulenza agli agricoltori. Gli agricoltori interessati devono
tanto ricevere una consulenza capillare in merito alla protezione delle greggi di
pecore quanto essere informati sui provvedimenti idonei per la protezione di bo-
vini e altre specie di animali da reddito. In collaborazione con l’UFAG, l’UFAM do-
vrebbe esaminare la validità di soluzioni innovative per la protezione del be-
stiame, p. es. l’allevamento di alpaca in greggi di pecore o mandrie di bovini o
yak. Lo stato di attuazione delle misure di protezione del bestiame già avviate
deve continuare a essere segnalato all’UFAM.