Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/72: Facilitare l’abbattimento di lupi. Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia · 32 pagine

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3.5 Modifica di altro atto normativo (ORUAM)

ORUAM all. 1, n. 5 Chevroux jusqu’à Portalban

II

L’allegato 1 dell’ordinanza del 21 gennaio 19912 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori è modificato come segue:

N. Località Cantone(i) Iscrizione Revisione(i)

5 Chevroux jusqu’à Portalban FR, VD 1991 2001/2015/2023

La maggior parte dei pareri non contesta la modifica apportata all’allegato 1, numero 5 ORUAM, Chevroux jusqu’à Portalban. Solamente il Gruppo svizzero per le regioni di montagna respinge la modifica.

3.6 Ulteriori proposte per la presente revisione parziale dell’OCP

Tabella 3.6-1 Panoramica ulteriori proposte per la presente revisione parziale dell’OCP (RS 922.01)

Articolo Osservazione / proposta Partecipanti

Art. 3 La legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, GE

LArm) non esclude guardacaccia e badatori di riserve dal proprio campo d’appli-

cazione. Tuttavia, secondo la LArm, sono salve le disposizioni della legislazione

sulla caccia. Alla luce di questa riserva proponiamo una modifica dell’OCP al fine

di precisare alcuni aspetti molto importanti per l’attività pratica.

Art. 3 Autorizzazioni eccezionali

1Gli uffici cantonali della caccia possono, senza le autorizzazioni prescritte dal

diritto sulle armi, acquistare le armi non vietate secondo la presente ordinanza

come pure silenziatori integrati o rimovibili, dispositivi di puntamento notturno e

armi corte da fuoco, se necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

2Presentano all’autorità cantonale di vigilanza competente un prospetto annuo

delle armi e delle parti di armi di loro proprietà. Allestiscono l’elenco a nome

dell’ufficio della caccia.

3Possono autorizzare agenti di polizia della caccia a portare nei propri veicoli

armi cariche per adempiere i loro compiti.

4Possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente

formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

a. conservare specie animali o biotopi determinati;

b. prevenire i danni causati dalla selvaggina;

c. lottare contro le epizoozie;

d. recuperare animali feriti o, se del caso, ucciderli.

5Allestiscono un elenco delle persone per le quali valgono le deroghe secondo i

capoversi 3 e 4.

Le modifiche proposte riguardano un aspetto dell’attività di guardacaccia e bada-

tori fortemente orientato alla pratica come pure la gestione, secondo il diritto am-

ministrativo, delle armi che gli uffici della caccia utilizzano per adempiere i loro

compiti. I soggetti non operanti nel settore della protezione della natura non ven-

gono toccati. Le modifiche sono comunque di importanza fondamentale per la tu-

tela giuridica dei collaboratori sul posto e consentono semplificazioni a livello am-

ministrativo. Pertanto, dovrebbero essere trasferite rapidamente nell’ordinanza.

2 RS 922.32