Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/72: Facilitare l’abbattimento di lupi. Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia · 32 pagine
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GE Periodo di protezione delle Il Cantone di Ginevra segnala inoltre all’UFAM un problema relativo
specie cacciabili ai periodi di protezione delle specie cacciabili. Alcune organizzazioni specializzate nella protezione della natura, segnatamente quelle che si occupano di uccelli in maniera prioritaria, ritengono che il periodo di protezione garantisce una protezione assoluta, sia dalla caccia che dalla dissuasione. A nostro avviso questa interpretazione estremamente restrittiva non corrisponde all’intenzione del legislatore, che nel periodo di protezione intendeva vietare solamente la caccia. La protezione dai disturbi per gli uccelli che nidificano è già sancita nell’art. 7 cpv. 4 e 5 LCP.
Se il concetto di periodo di protezione viene equiparato a una protezione assoluta delle specie dai disturbi, questo dovrebbe valere indistintamente per tutte le specie cacciabili. Pertanto, nel periodo di protezione sarebbe vietato dissuadere caprioli o cinghiali che causano danni nei vigneti o nei campi di mais.
Se, contrariamente alle attese, il periodo di protezione dovesse essere considerato come un periodo di protezione assoluta nel quale sono vietate anche le azioni di dissuasione, nell’ambito della futura revisione si dovrà precisare quali specie possono essere dissuase durante il periodo di protezione. Inoltre, per ogni specie si dovrebbe definire un periodo nel quale sono ammesse azioni di dissuasione.
Stazione ornitolo- Protezione e periodi di pro- Proteggere lo svasso maggiore
gica tezione art. 3bisOCP Allungare il periodo di protezione della beccaccia fino al 15.11
Estendere il periodo di protezione delle anatre selvatiche (almeno 1.1–15.9)
Garantire la conservazione a lungo termine della pernice bianca alla luce dei cambiamenti climatici mediante una riduzione della pressione venatoria.
Garantire la conservazione a lungo termine del fagiano di monte maschio alla luce dei cambiamenti climatici mediante una riduzione della pressione venatoria.
Stazione ornitolo- Misure di autodifesa art. 9 La Stazione ornitologica chiede che si rinunci a misure di autodifesa gica cpv. 1 OCP contro le specie protette storno e merlo.
Tabella A-2 Panoramica delle ulteriori proposte in generale
Partecipanti Tema Osservazione
AI, BE, SH, SO Modifica di varie ordinanze BE, SH, SO, CFP: p. es. ordinanza sulla protezione degli animali, or-CFP federali dinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, ordinanza
sulle bandite federali e ordinanza sulle riserve d’uccelli acquatici e migratori
AI: ordinanza sulle bandite federali
Stazione ornitolo- Riserve di uccelli acquatici La Stazione ornitologica chiede l’estensione della lista delle riserve di gica e migratori uccelli acquatici e migratori ai sensi dell’art. 11 LCP (sulla base degli
art. 2 cpv. 1 inventari delle riserve di uccelli acquatici d’importanza internazionale e nazionale della Stazione ornitologica svizzera del 1986 e 1995).