Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine

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Art. 60bbis Acquisto durante o dopo la riscossione di una prestazione di vecchiaia

Secondo l’articolo 79b capoverso 2 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, il Consiglio federale disciplina il riscatto (acquisto) di prestazioni da parte di persone che ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale. Questo nuovo articolo di ordinanza stabilisce che se una persona riscuote o ha riscosso una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza, in caso di acquisto presso un istituto di previdenza l’ammontare massimo della somma d’acquisto si riduce dell’importo dell’avere di previdenza corrispondente alla prestazione di vecchiaia già riscossa. Questa regolamentazione, che corrisponde alla prassi già in uso (cfr. N. 527 del documento dell’UFAS Mitteilungen über die berufliche Vorsorge n. 91 [d/f]), evita che le persone le quali già ricevono una prestazione di vecchiaia possano costituire una seconda previdenza fiscalmente agevolata ricorrendo ai riscatti.

Art. 62a cpv. 1 e 2, frase introduttiva

Le espressioni «età ordinaria di pensionamento», «età di pensionamento delle donne nella LPP» e «età di pensionamento» sono sostituite con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 62c Aliquota minima di conversione ed età di riferimento per determinate classi di età

L’espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

4.2.6 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio (OLP)

Art. 6 cpv. 4

L’espressione «ordinaria età AVS» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 16 cpv. 1

Occorre introdurre nell’OLP una disposizione analoga a quella attualmente prevista per il pilastro 3a, in modo da creare un incentivo a lavorare anche dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Il rinvio della rendita e la prosecuzione dell’attività lucrativa sono correlati anche dal punto di vista fiscale, poiché soltanto le persone che continuano effettivamente a lavorare devono poter beneficiare di una previdenza professionale fiscalmente agevolata. Le donne e gli uomini che vorranno rinviare la riscossione della rendita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento dovranno essere in grado di provare al proprio istituto di libero passaggio che continuano a esercitare un’attività lucrativa, sia essa dipendente o indipendente. La condizione dell’effettiva prosecuzione di un’attività lucrativa è adempiuta, se l’assicurato fornisce la prova ad esempio mediante un certificato di salario, un contratto di lavoro o un’attestazione in tal senso da parte del datore di lavoro. Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa indipendente, può ad esempio presentare un conto commerciale. La legge non prevede un grado