Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine
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Commento
1 Situazione iniziale
Nella votazione finale del 17 dicembre 2021 il Parlamento ha adottato la riforma AVS 21, che contiene, oltre alle modifiche della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), anche il decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. In seguito alla riuscita del referendum contro il progetto di stabilizzazione dell’AVS, il 25 settembre 2022 il Popolo ha votato sulle modifiche della LAVS e sul decreto federale. Le prime sono state accettate con il 50,57 per cento dei voti, il secondo lo è stato con il 55,07 per cento dei voti degli aventi diritto e il sì di 18 Cantoni.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Dato che le presenti modifiche di ordinanza si limitano a precisare le modifiche introdotte con la riforma AVS 21, per il confronto con il diritto estero si può fare riferimento al relativo messaggio del Consiglio federale3.
3 Punti essenziali del progetto
Con la riforma AVS 21 si intende stabilizzare l’AVS e al contempo mantenere il livello delle rendite. A tal fine sono previste diverse misure sul fronte delle prestazioni e un finanziamento supplementare. L’età di pensionamento, che in futuro sarà designata «età di riferimento», sarà armonizzata a 65 anni sia per gli uomini che per le donne. L’età di riferimento delle donne verrà innalzata gradualmente da 64 a 65 anni. Questo aumento sarà accompagnato da alcune misure compensative: in caso di entrata in vigore della riforma nel 2024, le donne nate tra il 1961 e il 1969 potranno anticipare la riscossione della loro rendita a condizioni più favorevoli oppure ricevere un supplemento di rendita, se lavoreranno fino a 65 anni. L’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) genererà ulteriori entrate: l’aliquota ridotta passerà dal 2,5 al 2,6 per cento, quella speciale dal 3,7 al 3,8 per cento e quella normale dal 7,7 all’8,1 per cento. La riforma consentirà inoltre maggiore flessibilità: gli assicurati potranno decidere liberamente il momento in cui riscuotere la rendita, tra i 63 e i 70 anni, e potranno ridurre gradualmente il loro grado d’occupazione grazie alla possibilità di riscuotere anche solo una parte della rendita. Le persone che continueranno a lavorare dopo il compimento dei 65 anni potranno, a determinate condizioni, colmare eventuali contributive e assicurative, migliorando così la propria rendita, il che creerà un incentivo alla prosecuzione dell’attività lucrativa.
Le modifiche delle disposizioni di legge implicano anche modifiche a livello d’ordinanza. Per questo motivo, si procede ai necessari adeguamenti delle disposizioni d’esecuzione o all’emanazione di nuove disposizioni nelle pertinenti ordinanze. L’avamprogetto contiene le modifiche di ordinanza necessarie per l’attuazione della riforma AVS 21. L’articolo 154 capoverso 2 LAVS e l’articolo 97 capoverso 1 della
2 RS 831.10
3 FF 2019 5179