Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine

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si ritrovi in condizioni economiche critiche. Con la revoca, l’assicurato si troverà nella stessa situazione in cui sarebbe se non avesse mai richiesto l’anticipazione della rendita di vecchiaia. La revoca sarà pertanto possibile soltanto se la parte della rendita AVS anticipata potrà essere integralmente compensata con la rendita AI versata retroattivamente.

Art. 56quater Riduzione in caso di riscossione anticipata da parte delle donne della generazione di transizione

Cpv. 1: questo capoverso disciplina l’ammontare delle aliquote di riduzione in caso di anticipazione su base mensile della rendita da parte delle donne che rientrano nella generazione di transizione. Poiché le aliquote di riduzione sono graduate in funzione delle fasce di reddito, le lettere a–c stabiliscono le aliquote applicabili in ciascun caso.

Cpv. 2: poiché il reddito annuo medio determinante di un assicurato può cambiare, questo capoverso stabilisce che una variazione non incide sull’ammontare dell’aliquota di riduzione applicabile. Precisa inoltre il momento di riferimento per la fissazione delle aliquote di riduzione basata sul reddito annuo medio determinante.Art. 57

Questo articolo precisa in che misura le rendite per superstiti che succedono alle rendite di vecchiaia anticipate vengono ridotte. La modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 (AVS 21) prevede l’abrogazione della regolamentazione secondo cui anche le rendite vedovili e le rendite per orfani che sostituiscono una rendita anticipata vanno ridotte. Di conseguenza, questo articolo viene abrogato.

Art. 60 cpv. 1

L’abrogazione dell’articolo 57 e l’inserimento degli articoli 56bise 56terrichiedono l’adeguamento del rimando nel primo periodo di questa disposizione. L’espressione «di massima», che implica la possibilità di un’eccezione, viene sostituita per tenere meglio conto della realtà: nell’effettuare il calcolo anticipato, la cassa di compensazione si baserà in particolare sugli articoli 50–56ter. Dall’entrata in vigore dell’articolo 56quater, il 1° gennaio 2025, il calcolo si baserà sugli articoli 50–56quater. Il terzo periodo del presente capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS).

Art. 67 cpv. 1quater

Questo nuovo capoverso disciplina la richiesta di un nuovo calcolo della rendita da parte dei superstiti. Le rendite per superstiti sono calcolate in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta (art. 33 cpv. 1 LAVS). Se l’assicurato ha continuato a lavorare e a versare contributi dopo il raggiungimento dell’età di riferimento ed è deceduto prima del compimento dei 70 anni senza aver richiesto un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia, i superstiti potranno richiedere un nuovo calcolo della rendita.

Art. 125quater Sostituzione di prestazioni dell’AI con prestazioni dell’AVS

Occorre disciplinare nell’OAVS quale sia, in caso di sostituzione di prestazioni dell’AI, la cassa di compensazione competente per la fissazione della rendita e delle altre prestazioni dell’AVS. A tal fine si riprende la regola stabilita nell’articolo 45 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI). Questa regola si applicherà anche in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita