Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine

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elementi di calcolo impiegati per la rendita d’invalidità anche per il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia, ovvero al raggiungimento dell’età di riferimento. Si tratta infatti ancora della stessa rendita di vecchiaia, ovvero quella che ha sostituito la rendita d’invalidità. Questa va però ricalcolata in seguito al realizzarsi del rischio assicurato (raggiungimento dell’età di riferimento). Per contro, se l’assicurato richiedesse un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 29bis capoverso 3 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021, non sarebbe possibile applicare questa disposizione. Non si possono infatti migliorare gli elementi di calcolo applicati alla rendita d’invalidità con i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.

Art. 56bis Riduzione in caso di anticipazione della rendita

Cpv. 1: poiché in futuro l’anticipazione sarà possibile su base mensile, vengono introdotte aliquote di riduzione mensili. L’ammontare delle aliquote rimarrà invariato.

Cpv. 2: la percentuale di rendita anticipata potrà essere aumentata una sola volta (art. 40 cpv. 2 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021). Se l’assicurato chiederà un tale aumento, la parte aggiuntiva della percentuale di rendita anticipata verrà moltiplicata per l’aliquota di riduzione corrispondente alla durata dell’anticipazione rimanente per questa percentuale. Alla percentuale di rendita anticipata in precedenza continuerà a essere applicata l’aliquota di riduzione più elevata.

Esempio: a partire dai 63 anni, una persona anticipa il 20 per cento della rendita di vecchiaia. A questa percentuale si applica un’aliquota di riduzione del 13,6 per cento. A 64 anni la persona aumenta la percentuale di rendita anticipata al 70 per cento. Al 20 per cento anticipato in precedenza continua ad applicarsi la riduzione del 13,6 per cento, mentre alla differenza tra le due percentuali (ovvero al 50 %) si applica una riduzione del 6,8 per cento a partire dai 64 anni.

Cpv. 3: se l’assicurato non ha modificato la percentuale di rendita anticipata, al raggiungimento dell’età di riferimento l’importo definitivo della riduzione verrà determinato secondo i principi vigenti attualmente.

Se ha aumentato una volta la percentuale di rendita anticipata, in un primo tempo occorrerà considerare separatamente le singole percentuali di rendita per determinare la durata dell’anticipazione di ciascuna di esse (se del caso, distinguendo i periodi con e senza limitazione). L’importo della percentuale di rendita non ridotta verrà moltiplicato per il numero di mesi durante i quali la percentuale è stata anticipata; il risultato sarà in seguito moltiplicato per l’aliquota di riduzione applicabile per il periodo di anticipazione in questione e poi diviso per il numero di mesi di anticipazione. La stessa procedura andrà applicata per la seconda percentuale di rendita. Alla fine gli importi delle riduzioni ottenuti per le singole percentuali di rendita verranno sommati: ne risulterà così l’importo definitivo della riduzione.

Esempio: l’importo definitivo della riduzione nell’esempio presentato al capoverso 2 si calcolerà nel modo descritto di seguito.

1a operazione:

24 mesi x rendita del 20 % non ridotta = importo Y

importo Y x 13,6 % = importo della riduzione

24 mesi mensile 1