Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine
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scopo dell’assicurazione facoltativa non è infatti quello di ottimizzare la posizione assicurativa degli assicurati, bensì soltanto di permettere alle persone residenti all’estero di evitare lacune assicurative. Con la cessazione dell’obbligo contributivo dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si eviterà che gli assicurati possano migliorare le proprie prestazioni versando contributi modesti, a scapito dell’assicurazione facoltativa, che già oggi è sovvenzionata in misura significativa dall’assicurazione obbligatoria. Questo effetto non deve essere rafforzato concedendo alle persone assicurate a titolo facoltativo un’ulteriore possibilità per migliorare la propria rendita.
4.2.2 Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)
Art. 4 cpv. 3
Il primo periodo di questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La nuova regolamentazione secondo cui i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento possono essere impiegati per un nuovo calcolo della rendita è una misura tesa a migliorare la rendita di vecchiaia (art. 29bis cpv. 3 e 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021). Saranno pertanto rimborsati soltanto i contributi che avrebbero comportato un miglioramento della rendita di vecchiaia. Ciò consentirà di garantire una certa parità di trattamento tra le persone che possono richiedere una rendita più elevata in virtù dei contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e quelle che potranno richiedere un rimborso più elevato. La regolamentazione risulta tanto più coerente se si pensa che, analogamente ai contributi versati per un’attività lucrativa svolta dopo l’età di riferimento dalle persone aventi già diritto alla rendita massima, che non danno diritto a un miglioramento della rendita, i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento che non avrebbero generato un miglioramento della rendita non saranno rimborsati.
4.2.3 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Art. 29quater Versamento in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia
L’articolo 56ter AP-OAVS menziona i casi in cui gli assicurati potranno revocare l’anticipazione della rendita di vecchiaia o rinunciarvi. Il nuovo articolo 29quater chiarisce che affinché gli venga versata una rendita d’invalidità concessa a posteriori l’assicurato dovrà revocare l’anticipazione della sua rendita di vecchiaia o rinunciarvi. È infatti esclusa la riscossione simultanea delle due rendite.
Art. 38 cpv. 2
Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido, per quanto concerne il bisogno di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana, soltanto se ha diritto a una rendita (art. 42 cpv. 3 LAI). Il diritto a una rendita AI deve essere riconosciuto mediante una decisione formale. Se in un secondo momento la persona rinuncia alla rendita AI per anticipare la riscossione di una parte della rendita AVS, il diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AI continua a sussistere.