Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine

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2a operazione:

12 mesi x rendita del 50 % non ridotta = importo X

importo X x 6,8 % = importo della riduzione

12 mesi mensile 2

3a operazione:

importi della riduzione 1 + 2 = riduzione mensile della rendita dal raggiungimento dell’età di riferimento

Cpv. 4: questo capoverso corrisponde al vigente articolo 56 capoverso 4 OAVS. Nella versione tedesca l’espressione «Betrag der Kürzung» è sostituita con «Kürzungsbetrag», il che non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.

Art. 56ter Rinuncia all’anticipazione della rendita di vecchiaia e revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d’invalidità

Come oggi, anche in futuro continuerà a non essere possibile cumulare la riscossione di una rendita dell’AI con la totalità o una percentuale di una rendita dell’AVS (cfr. messaggio concernente la riforma AVS 21, FF 2019 5179, in particolare pag. 5272). Secondo l’articolo 40 capoverso 1 in fine LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, il Consiglio federale disciplina la possibilità di revocare la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia in caso di concessione a posteriori di una rendita d’invalidità. Si profilano due scenari possibili:

Cpv. 1: se un assicurato che riscuote anticipatamente una percentuale della rendita AVS si vede accordare il diritto a una rendita AI per un’invalidità insorta durante il periodo di riscossione anticipata, potrà rinunciare all’anticipazione (altrimenti non potrebbe percepire la rendita AI). La riscossione anticipata di una parte della rendita AVS è tesa a permettere la prosecuzione dell’attività lucrativa e a promuovere il passaggio graduale al pensionamento. Pertanto, non si può negare sistematicamente il diritto a una rendita AI, se una persona diventa invalida o la sua invalidità è riconosciuta durante l’anticipazione di una parte della rendita AVS (art. 30 lett. a LAI, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, a contrario). La rinuncia avrà effetto soltanto con l’inizio del diritto alla rendita AI, vale a dire dalla nascita del diritto alla rendita secondo l’articolo 29 capoverso 1 LAI. Al raggiungimento dell’età di riferimento la rendita AVS calcolata verrà ridotta in funzione dei mesi effettivi di anticipazione prima della rinuncia (cfr. art. 56bis).

Cpv. 2: come già nella prassi vigente, l’assicurato potrà revocare l’anticipazione della totalità o di una parte della rendita AVS per percepire la rendita AI, se la rendita di vecchiaia anticipata è stata versata tra la richiesta di prestazioni AI e la concessione della rendita AI. Questa eccezione sarà ormai disciplinata nella legge (art. 30 lett. a in fine LAI, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021). Per motivi di chiarezza, verrà ripresa anche nell’OAVS. La revoca sarà applicabile a ogni anticipazione e avrà effetto dal suo inizio. Al raggiungimento dell’età di riferimento, la rendita AVS calcolata non sarà pertanto ridotta a causa dell’anticipazione. Se l’assicurato non avrà revocato l’anticipazione della rendita di vecchiaia, non potrà percepire la rendita AI.

Cpv. 3: i casi di anticipazione di cui al capoverso 2 sono tesi a far sì che l’assicurato riscuota anticipatamente una parte o la totalità della rendita di vecchiaia fino alla conclusione della procedura dell’AI. In questo modo si vuole evitare che la persona