Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine

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Cpv. 2: le rendite vengono adeguate ogni due anni all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33ter LAVS). Poiché il supplemento di rendita esula dal sistema di rendite, questa disposizione stabilisce che esso non verrà adeguato all’evoluzione dei prezzi e dei salari. Una volta fissato, il supplemento di rendita rimarrà dunque invariato per tutto il periodo di riscossione della rendita di vecchiaia.

Cpv. 3: questo capoverso disciplina la riduzione del supplemento di rendita degli aventi diritto che presentano una durata di contribuzione incompleta. Come nel caso della rendita di vecchiaia, anche l’importo del supplemento di rendita dipende dal lasso di tempo durante il quale l’assicurato ha versato contributi. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) pubblicherà apposite tavole che indicheranno l’importo del supplemento di rendita in funzione della scala delle rendite applicabile.

Cpv. 4: in caso di rinvio della totalità della rendita di vecchiaia, il supplemento di rendita sarà versato soltanto alla revoca del rinvio. In tal caso la somma dei supplementi non pagati tra l’età di riferimento e la revoca del rinvio (totale o parziale) della rendita verrà versata integralmente al momento della revoca del rinvio (totale o parziale) della rendita di vecchiaia. Se viene rinviata soltanto una parte della rendita, l’intero importo del supplemento di rendita sarà versato con la parte della rendita riscossa. Non rientrando nell’importo della rendita rinviata, il supplemento di rendita non verrà aumentato in seguito al rinvio.

Cpv. 5: alcune convenzioni di sicurezza sociale prevedono che, in caso di residenza all’estero, ai cittadini dello Stato in questione venga versata un’indennità unica al posto di una rendita parziale dell’AVS (rendita di vecchiaia e/o per superstiti) di modesta entità. Questo capoverso prevede che in tali casi anche il supplemento di rendita sia versato sotto forma d’indennità unica. L’importo del supplemento di rendita sarà fissato nelle tavole pubblicate dall’UFAS.

Cpv. 5: di regola le rendite di vecchiaia sono versate su un conto bancario o postale. Le rendite parziali il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa possono essere versate anche una volta all’anno, posticipatamente. Questa disposizione stabilisce che il supplemento di rendita sarà versato con le stesse modalità della relativa rendita di vecchiaia.

Art. 54bis cpv. 2

Il capoverso 1 è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2008. Il vigente capoverso 2 inizia tuttavia ancora con «Esse» e deve dunque essere modificato in modo da esplicitare il soggetto. È inoltre apportata una modifica redazionale. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Titolo prima dell’art. 55bis

L’espressione «età per il godimento della rendita» è sostituita con «riscossione della rendita».

Art. 55bis lett. b e bbis

Lett. b: secondo il diritto vigente, la rendita di vecchiaia non può essere rinviata se prima di essa si è percepita una rendita d’invalidità. Se una persona percepisce una rendita intera d’invalidità, non è dunque possibile un rinvio, dato che la rendita d’invalidità è sostituita da una rendita di vecchiaia della stessa entità (art. 33bis cpv. 1