Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine
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tuttavia tenute a procedere all’adeguamento il più rapidamente possibile. Se necessario, si procederà a un versamento retroattivo.
Art. 56 Anticipazione della rendita di vecchiaia
Cpv. 1: date le lacune che sorgono tra l’inizio della riscossione anticipata della rendita e il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 40 cpv. 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021), una rendita anticipata potrà sempre essere soltanto una rendita parziale. Al riguardo si rimanda anche al commento relativo all’articolo 52 capoverso 1bis.
Cpv. 2: se la percentuale di rendita anticipata viene modificata, la percentuale aggiuntiva verrà calcolata secondo le stesse basi utilizzate per la percentuale iniziale. Cambierà unicamente l’aliquota di riduzione. Questo è possibile, poiché in caso di riscossione anticipata i versamenti effettuati saranno considerati soltanto quali anticipi sulla rendita. La rendita di vecchiaia definitiva verrà calcolata al raggiungimento dell’età di riferimento (art. 29bis cpv. 1 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021).
Cpv. 3: la richiesta andrà inoltrata utilizzando il modulo ufficiale. Questo non necessiterà più della firma dell’assicurato, che potrà compilarlo e inviarlo online. L’adeguamento varrà solo per il futuro. Se la cassa di compensazione riceverà la richiesta l’ultimo giorno del mese, per motivi amministrativi non sarà possibile versare la parte di rendita anticipata già dal mese successivo, che in questo caso sarebbe il giorno dopo. Questo capoverso stabilisce che il versamento potrà essere effettuato al più presto a partire dal mese successivo. Ovviamente le casse di compensazione saranno tuttavia tenute a procedere all’adeguamento il più rapidamente possibile. Se necessario, si procederà a un versamento retroattivo.
Cpv. 4: in futuro, l’anticipazione della rendita comporterà lacune contributive, che potranno essere colmate con periodi di contribuzione totalizzati durante l’anticipazione (fino a raggiungere la durata di contribuzione massima, scala 44). Poiché l’obbligo contributivo dura fino al raggiungimento dell’età di riferimento (art. 3 cpv. 1bis LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021), le lacune sorte in seguito all’anticipazione verranno colmate al raggiungimento dell’età di riferimento, se la persona sarà stata assoggettata all’AVS per tutta la durata dell’anticipazione (in base al domicilio e/o allo svolgimento di un’attività lucrativa). Anche eventuali anni di gioventù potranno essere impiegati per colmare le lacune contributive derivanti dalla riscossione anticipata della rendita (cfr. art. 52b cpv. 1). Per il nuovo calcolo fa stato non il fattore di rivalutazione applicabile al momento dell’inizio dell’anticipazione, bensì quello determinante al raggiungimento dell’età di riferimento. In effetti, in caso di riscossione anticipata vengono versati semplicemente anticipi sulla rendita, ma il calcolo della rendita definitiva avviene sempre solo al raggiungimento dell’età di riferimento.
Cpv. 5: l’articolo 33bis capoverso 1 LAVS stabilisce che le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita d’invalidità sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi utilizzati per la rendita d’invalidità, se ne deriva un vantaggio all’avente diritto. Con questa disposizione s’intende impedire che un assicurato che ha percepito una rendita d’invalidità fino alla riscossione della rendita di vecchiaia riceva una rendita d’importo inferiore a causa degli anni d’invalidità, durante i quali ha versato meno contributi. La sostituzione della rendita può avvenire una sola volta. In caso di anticipazione della rendita di vecchiaia, la sostituzione si verifica al momento dell’inizio della riscossione anticipata. Questo capoverso consente di mantenere gli stessi