Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine
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AVS. Per la fissazione delle prestazioni dell’AI e la notifica delle relative decisioni continuerà tuttavia a essere competente l’ufficio AI.
Art. 137
In futuro i redditi dell’attività lucrativa conseguiti e i periodi di contribuzione maturati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento potranno essere presi in considerazione nel calcolo della rendita fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 29bis cpv. 3 e 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021). Occorre quindi che i dati in questione vengano registrati nel conto individuale anche dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e fino a cinque anni da quella data. Poiché la formulazione vigente permetterebbe di registrare i redditi soltanto fino al raggiungimento dell’età di riferimento, questa disposizione viene adeguata di conseguenza.
Art. 222 cpv. 3
Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995, lett. c cpv. 3
In seguito alla riforma AVS 21, le aliquote di riduzione non saranno più menzionate nell’articolo 56 capoverso 2, cui rimanda questa disposizione, bensì nell’articolo 56bis capoverso 1, che riprende le aliquote esistenti e le precisa mese per mese, data la nuova possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita su base mensile e non più soltanto annuale. Occorre dunque adeguare il rimando all’articolo. La percentuale menzionata in questa disposizione finale resta invariata, dato che le persone interessate hanno già raggiunto l’età di pensionamento.
4.2 Modifica di altri atti normativi
4.2.1 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)
Art. 13a cpv. 1 e 2
L’articolo 3 capoverso 1bis LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021 stabilisce che per le persone non esercitanti un’attività lucrativa l’obbligo contributivo nell’assicurazione obbligatoria cesserà con l’età di riferimento e non più a un’età di pensionamento diversa per donne e uomini. Il presente articolo va pertanto adeguato. Secondo l’articolo 2 capoverso 6 LAVS, il Consiglio federale può fissare anche la durata dell’obbligo contributivo nell’assicurazione facoltativa. Invece di stabilire regole diverse per le persone esercitanti un’attività lucrativa e quelle non esercitanti un’attività lucrativa in due capoversi distinti, l’inizio dell’obbligo contributivo sarà disciplinato nel capoverso 1 per entrambe le categorie di assicurati (lett. a per le persone esercitanti un’attività lucrativa e lett. b per quelle non esercitanti un’attività lucrativa). Il capoverso 2, invece, disciplinerà la cessazione dell’obbligo contributivo. Analogamente a quanto attualmente previsto con l’età di pensionamento, in futuro il Consiglio federale escluderà dall’obbligo contributivo nell’assicurazione facoltativa gli assicurati esercitanti un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento. Le persone assicurate a titolo facoltativo non potranno così colmare eventuali lacune assicurative né migliorare la propria rendita continuando a lavorare dopo l’età di riferimento. Lo