Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine

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Art. 53, rubrica e cpv. 1 Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite

Data la notevole automatizzazione del calcolo delle rendite, oltre alle tavole delle rendite vengono utilizzate anche le prescrizioni di calcolo vincolanti su cui queste si basano (art. 30bis LAVS). Le «prescrizioni per il calcolo delle rendite» verranno pertanto menzionate nella rubrica di questo articolo e nella disposizione. Questo non comporta cambiamenti dal punto di vista materiale.

Art. 53ter Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita

Cpv. 1: se uno dei coniugi o entrambi riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia, occorre innanzitutto determinare l’entità della limitazione della somma delle due rendite. Poiché in caso di anticipazione la durata di contribuzione sarà sempre incompleta, in una prima fase andrà determinata la scala delle rendite ponderata (secondo l’art. 53bis OAVS). Il 150 per cento dell’importo massimo della scala delle rendite determinato in tal modo costituirà il valore di limitazione della somma delle due rendite individuali. In una seconda fase questa somma andrà moltiplicata per la percentuale di rendita più elevata.

Esempio: se un coniuge percepisce una rendita intera e l’altro solo il 50 per cento, si moltiplica per 1,0; se un coniuge percepisce l’80 per cento e l’altro il 50 per cento, si moltiplica per 0,8. Per il resto, la rendita limitata viene calcolata con l’attuale formula.

Cpv. 2: in caso di rinvio della rendita, per la limitazione è determinante la rendita intera cui si ha diritto, a prescindere dal fatto che si sia rinviata la rendita intera o solo una percentuale di essa. Secondo l’articolo 35 LAVS, la somma delle due rendite intere per i coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della rendita.

Esempio 1: la moglie percepisce per prima la rendita di vecchiaia (rendita massima), mentre il marito, una volta raggiunta l’età di riferimento, rinvia la totalità della rendita (rendita massima). Dal momento in cui quest’ultimo raggiunge l’età di riferimento, alla somma delle rendite dei due coniugi si applica la limitazione del 150 per cento.

Esempio 2: la moglie rinvia il 50 per cento della rendita e successivamente il marito rinvia l’80 per cento della sua. Dal momento in cui anche il marito raggiunge l’età di riferimento, e quindi entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita di vecchiaia, si applica la limitazione del 150 per cento, senza ulteriore moltiplicazione per 0,8.

Art. 53quater Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione

Cpv. 1: poiché il reddito annuo medio determinante di un assicurato può cambiare nel corso del tempo (miglioramento della rendita secondo l’art. 29bis cpv. 3 e 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021; ripartizione dei redditi secondo l’art. 29quinquies LAVS nella versione della modifica del 17 dicembre 2021), questa disposizione stabilisce che il supplemento di rendita sarà stabilito una sola volta e in seguito non verrà più modificato. Precisa inoltre il momento di riferimento per il calcolo basato sul reddito annuo medio determinante.