Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine

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5 Ripercussioni

Limitandosi a precisare le modifiche apportate con la riforma AVS 21, la presente modifica di ordinanza non avrà ripercussioni oltre a quelle della modifica di legge del 17 dicembre 2021 (AVS 21).

Già dettagliatamente illustrate nel messaggio del Consiglio federale (FF 2019 5179), le ripercussioni della riforma sono state poi aggiornate nella fase di deliberazione parlamentare. Le informazioni al riguardo sono disponibili sul sito Internet dell’UFAS (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-

revisioni/ahv-21.html).

6 Aspetti giuridici

Per gli aspetti giuridici della presente modifica di ordinanza si rimanda al messaggio del Consiglio federale.

7 Entrata in vigore

Per i lavori di attuazione occorrerà almeno un anno a contare dalla data di fissazione dell’entrata in vigore delle disposizioni legali. Inoltre, per motivi tecnici, le aliquote IVA possono essere adeguate soltanto all’inizio di un anno. Per questi motivi, l’entrata in vigore del decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto e quella della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 vanno fissate al 1° gennaio 2024. Altrettanto vale per le disposizioni d’esecuzione che entrano in vigore solo successivamente. Quelle relative alle misure compensative entreranno pertanto in vigore un anno dopo le altre, ovvero il 1° gennaio 2025.