Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine
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l’importo dell’aumento sarà calcolato sulla percentuale di rendita non più rinviata secondo il capoverso 2 e versato in aggiunta alla rendita dal momento della revoca parziale (ovvero non solo al momento della riscossione della totalità della rendita di vecchiaia).
Esempio: un assicurato rinvia la totalità della rendita a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento (65 anni). Dopo due anni, revoca l’anticipazione del 40 per cento e continua a rinviare il 60 per cento della rendita.
Fase 1: a partire dai 67 anni, l’assicurato riceve il 40 per cento della sua rendita di vecchiaia più il 10,8 per cento di questa parte della rendita (importo dell’aumento 1 per due anni di rinvio).
Fase 2: a 70 anni l’assicurato riscuote il rimanente 60 per cento della rendita di vecchiaia. Su questa parte della rendita riceve un supplemento del 31,5 per cento (importo dell’aumento 2 per cinque anni di rinvio). A partire da quel momento, l’assicurato riceve la totalità della rendita e, in aggiunta, i due importi dell’aumento.
Cpv. 4: se oltre alla rendita principale vengono versate anche rendite completive o per i figli, l’importo dell’aumento viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Questo capoverso garantisce che la somma di tutti gli aumenti non superi l’importo dell’aumento della rendita di vecchiaia.
Esempio: l’importo dell’aumento è fissato a 170 franchi; di regola questo viene versato integralmente (100 %) con la rendita AVS.
Se oltre alla rendita principale sono versate anche una rendita completiva e una per i figli, direttamente al coniuge e al figlio, l’importo di 170 franchi deve essere nuovamente ripartito (170 fr. corrispondono al 170 %: 100 % rendita di vecchiaia, 30 % rendita completiva, 40 % rendita per i figli), vale a dire che il beneficiario di rendita riceve 100 franchi dell’importo dell’aumento, il coniuge 30 franchi e il figlio 40 franchi. Se ad esempio il diritto alla rendita per i figli si estingue, va adeguata anche la ripartizione dell’importo dell’aumento: l’importo di 170 franchi corrisponde in tal caso al 130 per cento; il beneficiario della rendita principale riceve quindi 131 franchi e il coniuge 39 franchi. Se si estingue anche il diritto del coniuge, il beneficiario della rendita principale riceve l’intero importo di 170 franchi.
Cpv. 5: l’espressione «importo del supplemento» è sostituita con «importo dell’aumento». Si tratta di un adeguamento puramente redazionale.
quater cpv. 1 e 6 Art. 55
Cpv. 1: questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Cpv. 6: la richiesta andrà inoltrata utilizzando il modulo ufficiale. Non sarà più necessario firmarlo, ma lo si potrà compilare e inviare online. Questo adeguamento varrà solo per il futuro. Se la cassa di compensazione riceverà la richiesta l’ultimo giorno del mese, per motivi amministrativi non sarà possibile versare la parte di rendita non più rinviata già dal mese successivo, che in questo caso sarebbe il giorno dopo. In questo capoverso si precisa pertanto che il versamento potrà essere effettuato al più presto a partire dal mese successivo. Ovviamente le casse di compensazione saranno