Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine
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legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) conferiscono al Consiglio federale le basi legali necessarie per prendere misure per l’attuazione della LAVS e della previdenza professionale. La riforma AVS 21 prevede inoltre diverse deleghe di competenze al Consiglio federale. Occorre pertanto apportare i necessari adeguamenti alle disposizioni di ordinanza interessate ed emanarne di nuove.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Modifica dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Art. 6quater Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
L’articolo 6quater OAVS disciplina la franchigia per i beneficiari di rendita, che ha la sua base legale nell’articolo 4 capoverso 2 LAVS. Poiché nella versione della modifica del 17 dicembre 2021 questo articolo di legge prevede la possibilità per gli assicurati di rinunciare alla franchigia per migliorare la propria rendita, il presente articolo viene adeguato di conseguenza.
Cpv. 1: il riferimento al 64° anno di età per le donne e al 65° per gli uomini viene sostituito con la nozione comune di «età di riferimento». Viene inoltre introdotto il termine «franchigia», che corrisponde all’uso corrente. Nell’apportare la modifica, si tiene conto della volontà iniziale del legislatore, che non voleva introdurre una franchigia mensile e ne auspicava una annuale di 16 800 franchi, con possibilità di applicazione pro rata temporis soltanto in caso di attività lucrativa su un lasso di tempo inferiore a un anno. Per questo motivo viene soppressa la franchigia mensile di 1400 franchi e mantenuta soltanto quella annuale di 16 800 franchi.
Cpv. 2: con la riforma i salariati avranno la possibilità di rinunciare alla franchigia. Per motivi di semplificazione amministrativa potranno optare per una soluzione diversa per ogni rapporto di lavoro.
Il salariato dovrà presentare al proprio datore di lavoro una richiesta per rinunciare alla franchigia al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell’età di riferimento o del primo salario di ogni anno successivo. Se al momento del primo versamento del salario il salariato accetta che il datore di lavoro prelevi i contributi soltanto sulla parte del salario eccedente la franchigia, potrà richiedere la deduzione dei contributi sull’intero salario soltanto l’anno successivo. Esempio: un salariato che ha raggiunto l’età di riferimento il 31 luglio acconsente al versamento dei salari per agosto e settembre senza deduzione dei contributi (applicazione della franchigia). A ottobre dichiara di voler rinunciare alla franchigia per i salari da ottobre a dicembre. Poiché il termine previsto è scaduto, il datore di lavoro considera la sua richiesta a partire dal gennaio dell’anno successivo e preleva i contributi sull’intero salario. Sono pertanto riprese per analogia le disposizioni dell’articolo 34d OAVS, già familiari ai datori di lavoro e ai salariati per i salari di poco conto.
Cpv. 3: la scelta del salariato di farsi dedurre i contributi sull’intero salario o di far uso della franchigia verrà adottata automaticamente anche nell’anno di contribuzione