Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
successivo, se la persona non comunicherà una decisione in senso contrario al più tardi al versamento del primo salario di quell’anno.
Cpv. 4: questo capoverso riprende il contenuto del capoverso 2 vigente. Il riferimento al 64° anno di età per le donne e al 65° per gli uomini viene sostituito con la nozione comune di «età di riferimento». Viene inoltre introdotto il termine «franchigia», che corrisponde all’uso corrente.
Cpv. 5: la data entro la quale i lavoratori indipendenti devono comunicare alla propria cassa di compensazione la volontà di rinunciare alla franchigia è fissata in modo chiaro: si tratta del 31 dicembre dell’anno di contribuzione. In mancanza di tale comunicazione entro il termine stabilito, la cassa di compensazione può presumere che la franchigia continui a essere applicata.
Cpv. 6: la scelta del lavoratore indipendente di farsi dedurre i contributi sull’intero reddito o di far uso della franchigia verrà adottata automaticamente anche nell’anno di contribuzione successivo, se la persona non comunicherà una decisione in senso contrario entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione successivo.
Art. 51bis cpv. 3
La somma dei redditi conseguiti fino all’insorgenza dell’evento assicurato (età di riferimento) viene moltiplicata per un fattore di rivalutazione. In questo modo i redditi dell’attività lucrativa degli anni con un livello dei salari più basso possono essere rivalutati al livello attuale al raggiungimento dell’età di riferimento. La rivalutazione permette di compensare l’inflazione registrata fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Il fattore di rivalutazione applicabile dipende dall’anno civile in cui l’avente diritto alla rendita ha versato i primi contributi AVS computabili e dall’andamento del reddito; il fattore di rivalutazione tiene conto del sistema di calcolo delle rendite con 44 anni di contribuzione e si basa sull’età di riferimento. La possibilità di aumentare la rendita tenendo conto dei periodi di contribuzione maturati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento è un caso particolare che non rientra nel sistema di calcolo generale. La deroga del nuovo capoverso 3 tiene conto del sistema di rendite basato su 44 anni di contribuzione maturati tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgenza del rischio assicurato vecchiaia. Inoltre, il sistema si basa sull’età di riferimento, al cui raggiungimento insorge in ogni caso il rischio assicurato, anche se l’assicurato rinvia la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia.
Art. 52 cpv. 1bis
Primo periodo: con la riforma «Miglioramenti esecutivi» (in vigore dal 1° gennaio 2012) all’articolo 30bis LAVS l’espressione «tavole» è stata sostituita con «prescrizioni [per il calcolo delle rendite]», ragion per cui in questa sede si procede al medesimo adeguamento terminologico a livello di ordinanza.
Secondo periodo: secondo il diritto vigente il calcolo di una rendita anticipata si basa su una durata di contribuzione completa, se fino alla riscossione anticipata l’avente diritto presenta la medesima durata di contribuzione delle persone della sua età. In considerazione delle lacune che sorgono tra l’inizio della riscossione anticipata della rendita e il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 40 cpv. 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021), in futuro una rendita anticipata sarà considerata soltanto quale rendita parziale. Una durata di contribuzione sarà dunque