Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine

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Si estingue invece in caso di anticipazione della totalità della rendita AVS (art. 42 cpv. 4bis lett. a LAI, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021), cosicché la competenza passa all’AVS.

Art. 45

Questo articolo può essere abrogato, dato che l’applicazione per analogia dell’articolo 125 (cpv. 1) OAVS è già prevista nell’articolo 44. In seguito alla presente modifica delle disposizioni d’esecuzione, la disposizione che stabilisce la cassa di compensazione competente per la fissazione della rendita AVS e per la notifica delle relative decisioni sarà sancita nell’articolo 125quater OAVS e non più nell’OAI.

4.2.4 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)

Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie

Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 15a Anticipazione della rendita di vecchiaia

Il vigente articolo 15a stabilisce che, in caso di rendita anticipata, per il calcolo della prestazione complementare annua è computata come reddito soltanto la rendita ridotta. Il diritto vigente prevede unicamente la riscossione anticipata della totalità della rendita. In seguito alla riforma AVS 21 sarà possibile anticipare anche solo una parte della rendita. Secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera dbis della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, in questi casi va computata sempre la totalità della rendita, indipendentemente dalla percentuale riscossa. L’articolo 15a va dunque completato in tal senso.

Art. 23 cpv. 3

Il vigente articolo 23 capoverso 3 stabilisce che il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti. Il diritto vigente prevede unicamente la riscossione anticipata o il rinvio della totalità della rendita. In seguito alla riforma AVS 21 sarà possibile anticipare o rinviare anche solo una percentuale della rendita. Secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera dbisLPC, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, in questi casi va computata sempre la totalità della rendita, indipendentemente dalla percentuale riscossa. Il rimando dell’articolo 23 capoverso 3 va pertanto completato con la lettera dbis.

Art. 45, frase introduttiva e lett. a e c

Secondo il vigente articolo 21 capoverso 1 LAVS, hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Con la modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 (AVS 21), in futuro avranno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento). L’aumento dell’età di riferimento a 65 anni per le donne richiede un adeguamento della regolamentazione. Nel loro caso nell’AVS l’età di riferimento