Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine
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verrà innalzata gradualmente, cosicché per gli uomini e le donne varrà la stessa età di riferimento cinque anni dopo l’entrata in vigore della riforma.
Lett. a: nel tenore vigente di questa lettera non sono considerati i casi di anticipazione secondo l’articolo 40 LAVS. In futuro sarà possibile anticipare la riscossione anche solo di una parte della rendita di vecchiaia. In questi casi, gli aventi diritto potranno continuare a percepire prestazioni dell’AI, rientrando così nel campo d’applicazione della lettera b. Poiché le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 LPC sono considerate come sussidiarie, non vengono versate in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia.
Lett. c: nel tenore vigente di questa lettera non sono menzionati i vedovi. Secondo l’articolo 18 capoverso 1 LPC, tuttavia, anch’essi possono ricevere sussidi dalle istituzioni di utilità pubblica e vanno pertanto aggiunti alla lettera c. Poiché il diritto a una rendita per vedovi secondo l’articolo 24 capoverso 2 LAVS si estingue con il compimento dei 18 anni dell’ultimo figlio del vedovo, le prestazioni di Pro Juventute potranno essere versate soltanto ai vedovi con figli minorenni.
4.2.5 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Art. 14 cpv. 1
L’espressione «età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 24 Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti
L’espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 24a, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 e 6 Riduzione delle prestazioni d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di riferimento
Le espressioni «età ordinaria di pensionamento» e «età di pensionamento stabilita dal regolamento» sono sostituite, rispettivamente, con «età di riferimento» e «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 26a, rubrica e cpv. 1 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare
L’espressione «età di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituita con «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.
Art. 26b, rubrica e cpv. 1 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare
L’espressione «età di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituita con «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.