Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 23 pagine
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LAVS). Poiché la rendita intera d’invalidità deve essere sostituita dalla rendita intera di vecchiaia, non vi è margine per un rinvio.
Lett. bbis: in futuro sarà possibile riscuotere anche solo una parte della rendita di vecchiaia e rinviarne il resto; potranno fare uso di questa possibilità anche le persone che in precedenza beneficiavano di una rendita d’invalidità non intera. Si potrà però rinviare soltanto la percentuale della rendita di vecchiaia che non corrisponde alla rendita dell’assicurazione invalidità (AI) da essa sostituita. Per esempio, se fino all’età di riferimento una persona percepisce
• il 25 per cento di una rendita intera d’invalidità, al raggiungimento dell’età di riferimento questa percentuale sarà sostituita dal 25 per cento della rendita di vecchiaia (art. 33bis LAVS) e potrà essere rinviato al massimo il 75 per cento della rendita di vecchiaia;
• il 50 per cento di una rendita intera d’invalidità, al raggiungimento dell’età di riferimento questa percentuale sarà sostituita dal 50 per cento della rendita di vecchiaia e potrà essere rinviato al massimo il 50 per cento della rendita di vecchiaia.
Art. 55ter Aumento in caso di rinvio della rendita
Cpv. 1: in futuro si utilizzerà l’espressione «aliquote di aumento» al posto di «supplemento percentuale». Le aliquote di aumento restano invariate. Nella tabella viene precisato che si tratta di anni di rinvio.
Cpv. 2: sul piano materiale questo capoverso è identico a quello vigente, che descrive come viene determinato secondo la prassi attuale l’importo dell’aumento (supplemento) in caso di rinvio. Questa procedura è applicabile indipendentemente dal fatto che venga rinviata la totalità o solo una parte della rendita. A tal fine occorre stabilire quali importi delle rendite sono stati rinviati per quanto tempo, dato che durante il periodo di rinvio le rendite mensili (RM) possono variare per diversi motivi (limitazione della somma delle rendite, soppressione della limitazione oppure adeguamento delle rendite).
Esempio: un assicurato rinvia la totalità della rendita per tre anni. Nei primi 24 mesi ha diritto a una rendita senza limitazione, negli ultimi 12 mesi a una rendita limitata. L’importo dell’aumento è calcolato come segue:
importo dell’aumento = (RM non limitata x 24) + (RM limitata x 12) x 17,1 % 36
Nei casi in cui la parte inizialmente rinviata viene successivamente ridotta, è applicabile il capoverso 3 del presente articolo.
Cpv. 3: l’attuale capoverso 3 non è più necessario, dato che le rendite per superstiti che succedono a rendite di vecchiaia rinviate non verranno più aumentate in base a principi attuariali (il vigente art. 39 cpv. 2 LAVS è stato abrogato con la modifica del 17 dicembre 2021).
Nel suo nuovo tenore, il capoverso 3 disciplinerà quindi i casi di riduzione della percentuale di rendita rinviata. Se l’assicurato revocherà parzialmente il rinvio,