Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 34 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: pacchetto di ordinanze agricole 2023
debbano più fungere da modello per poter essere sostenuti, ma che si punti piuttosto sulla competizione di idee. Ciò vale anche per i progetti del tipo «realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi» (art. 5).
17 Cantoni e 20 organizzazioni auspicano che lo sviluppo di prodotti e le colture sperimentali non siano esclusi dai finanziamenti (art. 2 Provvedimenti non sostenuti).
Secondo la COMCO, l’ente promotore di una nuova idea di progetto non può essere soltanto un'associazione di almeno due produttori, in quanto ciò comporta uno svantaggio concorrenziale per tutti i potenziali candidati che non adempiono le esigenze relative all’ente promotore del progetto ai sensi del previsto articolo 5 capoverso 2 OQuSo (p.es. un solo produttore).
NE, JU e 3 organizzazioni (PSL, ZMP, VQS) chiedono che la prestazione propria di un’organizzazione richiedente possa essere computata come fondi propri o perlomeno che nell’articolo in questione (art.
6) sia precisato cosa può essere computato come fondi propri.
NE e JU esigono che quando l’UFAG emette una decisione in merito alla concessione di aiuti finanziari gli uffici cantonali dell’agricoltura vengano informati (art. 7).
Il dispendio per la presentazione dei rapporti nel caso di progetti pluriennali (art. 10) deve essere ridotto al minimo. A tal fine, nella decisione di contributo dell'UFAG occorre specificare come devono essere presentati i rapporti in base alla situazione specifica del progetto. Sempre in questa decisione occorre indicare anche in che misura il progetto deve concorrere al trasferimento delle conoscenze. Questa proposta è sostenuta da 16 Cantoni e 20 organizzazioni.
2.5 Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm (RS 910.91)
Il nuovo articolo 16 capoverso 5 propone che le superfici con impianti solari autorizzati ai sensi dell’articolo 32c capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) non siano più escluse dalla superficie agricola utile (SAU). Questa modifica è approvata da 5 Cantoni (UR, AR, BL, SG, VS) e 7 organizzazioni (Ökostrom Schweiz, BirdLife, Greenpeace, Pro Natura, WWF,
Pusch, FFW). SO, USC, USDCR e altre 42 organizzazioni sono favorevoli, ma al contempo chiedono che vengano considerati anche gli impianti solari autorizzati ai sensi dell’articolo 32c capoverso 1 lettera a OPT. 7 Cantoni (SZ, GL, ZG, SH, AG, TI, JU), UDF, CDCA, COSAC e poche altre organizzazioni respingono la modifica ed esigono che tutte le superfici con impianti solari continuino a essere escluse dalla SAU. 9 Cantoni (SZ, GL, ZG, BL, SH, SG, GR, TI, GE), CDCA e COSAC propongono che il gestore dell’azienda agricola gestisca gli impianti solari a proprio rischio e pericolo, eventualmente anche come proposta subordinata, qualora la modifica non venisse stralciata. Ritengono infatti che sia possibile realizzare le necessarie ottimizzazioni tra produzione vegetale e produzione di energia elettrica soltanto se il rischio è assunto dal gestore. In alternativa viene altresì proposto che, qualora si decidesse di non stralciare la modifica, soltanto le superfici con impianti solari a scopo sperimentale e di ricerca continuino a essere considerate SAU. Questa proposta è avanzata anche dai 9 Cantoni sopra citati nonché da CDCA e COSAC. 11 Cantoni, UDF, USC e altre 45 organizzazioni agricole nonché CDCA e COSAC chiedono che dalla SAU continuino a essere esclusi gli altri impianti solari (cosiddetti impianti fotovoltaici su superfici libere). AI, VD, USC e altre 45 organizzazioni agricole esigono inoltre che gli impianti fotovoltaici su superfici libere continuino ad essere assoggettati al diritto fondiario rurale.
La modifica dell’articolo 17 riguardante il registro delle superfici coltivate per tradizione famigliare all’estero e delle altre superfici all’estero che sono gestite da un’azienda agricola svizzera è approvata a larga maggioranza.
SG e USPV chiedono che venga eliminato il termine del 1° giugno contenuto nella definizione di coltura principale.
2.6 Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV (RS 916.20)
Le proposte di modifica dell’OSalV riscuotono un consenso generale.