Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine

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misure e le modalità di attuazione delle stesse (p. es. orizzonte temporale di attuazione, portata regionale, settori di assistenza interessati, ecc.).

Secondo il capoverso 3 lettera b, nella domanda devono essere indicati i contributi federali richiesti per tutte le spese cantonali nel settore della formazione pratica.

Secondo il capoverso 4 lettera a, nella domanda il Cantone deve spiegare come intende strutturare le condizioni per la concessione dei contributi di formazione affinché un maggior numero di persone intraprenda il ciclo di formazione SSS e il ciclo di studi SUP in cure infermieristiche. Secondo la lettera b, il Cantone deve indicare come sarà strutturato l’ammontare del contributo di formazione per

studente e anno in modo da assicurare un sostentamento adeguato alla situazione individuale. Deve anche indicare il numero annuo di studenti ai quali presume di dover fornire un sostegno. Secondo la lettera c, nella domanda deve inoltre essere indicato il contributo federale richiesto per i contributi di formazione.

L’UFSP elaborerà e pubblicherà una guida con i dettagli della procedura di domanda e i relativi moduli (cpv. 5). La guida consentirà di informarsi in particolare sui documenti da allegare.

Articolo 7 Contratto

Capoverso 1: i contributi federali sono concessi (fatte salve l’approvazione del preventivo della Confederazione da parte del Parlamento e le indicazioni di un eventuale ordine di priorità) mediante un contratto di diritto pubblico stipulato tra l’UFSP e il Cantone richiedente. Le condizioni quadro, le disposizioni generali e gli accordi riguardanti progetti pluriennali possono essere disciplinati mediante un contratto quadro pluriennale. In tal caso, gli impegni di bilancio della Confederazione assumono la forma di singoli contratti annuali collegati al contratto quadro e basati sulle domande di contributi annuali del Cantone.

Capoverso 2: il contratto di diritto pubblico disciplina in particolare le prestazioni cantonali da adempiere (lett. a), l’ammontare dei contributi (lett. b), il vincolo di scopo e la riserva dell’effettivo versamento dei contributi cantonali per l’ammontare pattuito (lett. c) nonché le conseguenze di un’inadempienza totale o parziale delle prestazioni cantonali concordate ai sensi dell’articolo 28 della legge sui sussidi23 (LSu). Se una parte dell’aiuto finanziario è già stata versata, viene deciso di volta in volta quale soluzione corrisponde meglio all’interesse pubblico, se una restituzione, una riduzione dei contributi (secondo l’art. 28 cpv. 1 e 2 LSu) oppure l’adozione di provvedimenti per imporre l’adempimento delle misure concordate (secondo l’art. 28 cpv. 4 LSu) (lett. d). Il contratto di diritto pubblico deve disciplinare anche la presentazione di rapporti annuali sui progetti da parte dei Cantoni (lett. e). Nel contratto sono definiti i requisiti specifici del rapporto sul preventivo e di altri elementi del rapporto, come ad esempio gli indicatori per misurare gli effetti delle spese cantonali. Nel campo della formazione pratica questi indicatori possono essere il numero di posti di formazione per settore di assistenza, il numero di posti di perfezionamento per formatori finanziati o il miglioramento atteso della qualità della formazione. Nel campo dei contributi di formazione, possono essere definiti indicatori quali, per esempio, il numero di contributi di formazione versati a studenti SSS/SUP per anno accademico e gruppo target. È possibile stabilire indicatori sia quantitativi sia qualitativi. Le informazioni contenute nei rapporti servono al Consiglio federale per la valutazione generale di cui all’articolo 10 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

Secondo i capoversi 3 e 4, la procedura per la concessione di contributi federali e in caso di inadempienza totale o parziale delle prestazioni cantonali è retta dalle disposizioni della LSu (cfr. anche il commento al cpv. 2 lett. d).

Articolo 8 Comunicazione di modifiche

I Cantoni devono informare immediatamente l’UFSP in merito a modifiche sostanziali delle loro spese su cui si basano i contributi federali o delle prestazioni degli enti di formazione. In particolare, chi beneficia di contributi federali deve comunicare all’UFSP anche le modifiche di progetto che comportano costi supplementari. In caso di modifiche sostanziali viene verificato se i punti concordati nel contratto di diritto pubblico sono compatibili con le modifiche o se è necessario un adeguamento del contratto.

23 RS 616.1