Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine

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5.2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Le disposizioni legali in materia di aiuti finanziari hanno una durata di validità di quattro anni. Per quattro anni dall’entrata in vigore della legge, quindi, la Confederazione potrà concedere aiuti finanziari a progetti adeguati per un ammontare complessivo di 8 milioni di franchi (a tale scopo è stato stanziato un credito d’impegno). Dato che, secondo le disposizioni citate, un progetto può beneficiare di aiuti finanziari per tre anni, sarà possibile effettuare versamenti per tre anni oltre la durata di validità della legge. Questo aspetto è stato tenuto in debita considerazione nel preventivo 2024 e nel piano dei compiti e finanziario 2025-2027.

5.2.3 Attuazione

Dall’entrata in vigore delle pertinenti basi legali, nei quattro anni di validità delle relative disposizioni l’UFSP effettuerà probabilmente da due a cinque tornate di sostegno. A ogni tornata sarà possibile presentare domande di aiuti finanziari e la Confederazione potrà concedere contributi ai progetti che soddisfano i criteri materiali e formali. L’UFSP elabora una guida che regolamenta in dettaglio la procedura di domanda e mette a disposizione i relativi moduli (art. 5 cpv. 3). Per ogni tornata, i termini per la presentazione delle domande saranno comunicati in tempo utile alle cerchie interessate (art. 5 cpv. 2). Per l’esame e la valutazione delle domande, l’UFSP può ricorrere a esperti. Ciò gli consente di richiedere, se necessario, perizie indipendenti per la valutazione delle domande (art. 6). Il versamento dei contributi federali avviene in linea di principio dopo il raggiungimento comprovato dei traguardi intermedi pianificati. Se si prevede che gli aiuti finanziari richiesti eccederanno le risorse a disposizione, il DFI stila una lista delle priorità secondo gli articoli 54b capoverso 2 LPMed e 30 capoverso 2 LPSan, tenendo conto di una ripartizione equilibrata delle risorse tra le regioni. Tale lista definirà tra l’altro le priorità tematiche. Oltre all’accento posto dal Consiglio federale sulle cure (di lunga durata) (cfr. capitolo 5.2.1) potranno essere previste altre priorità. Al riguardo, il DFI potrà orientarsi su settori con un’elevata e comprovata penuria di professionisti, per esempio nella medicina di famiglia, nella pediatria e nella psichiatria.

5.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto

Secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera a LPSan, la Confederazione può concedere aiuti finanziari per la realizzazione di progetti che, nell’ambito della formazione e dell’esercizio della professione, contribuiscono a promuovere l’efficienza nelle cure mediche di base e in particolare l’interprofessionalità. La disposizione analoga sancita nell’articolo 54a capoverso 1 lettera a LPMed aggiunge all’ambito della formazione e dell’esercizio della professione quello del perfezionamento perché, a differenza della LPSan, la LPMed disciplina anche il perfezionamento.

Capoverso 1: gli articoli 29 capoverso 1 LPSan e 54a capoverso 1 LPMed menzionano le istituzioni autorizzate a presentare le domande. Tra di esse figurano le scuole universitarie e altri istituti accademici secondo l’articolo 2 della legge federale del 30 settembre 201133 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), le organizzazioni responsabili del perfezionamento secondo la LPMed nonché altre istituzioni pubbliche e private, tra cui i fornitori di prestazioni pubblici e privati nell’ambito dell’assistenza sanitaria, come case per anziani e di cura, organizzazioni di cure a domicilio, ospedali, ambulatori, ma anche le associazioni professionali e d’interesse.

Secondo il capoverso 2 non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari. Secondo gli articoli 29 capoverso 1 LPSan e 54a capoverso 1 LPMed, gli aiuti finanziari vengono concessi esclusivamente entro i limiti dei crediti stanziati. Nell’attribuzione di tali aiuti, l’UFSP dispone di un margine discrezionale. Una domanda di aiuto finanziario per un progetto può essere respinta anche se soddisfa i criteri elencati nell’ordinanza, per esempio qualora le domande di contributi federali superino le risorse finanziarie a disposizione.

Articolo 2 Condizioni

L’articolo 2 elenca le condizioni che l’UFSP deve esaminare nel valutare le domande pervenutegli. Gli aiuti finanziari vengono concessi conformemente alle disposizioni di legge (art. 29 cpv. 1 lett. A-c LPSan

33 RS 414.20 20/23