Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine

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prevedere contributi scaglionati in modo che, nonostante la scarsità di fondi, in un anno rimanga comunque possibile sostenere più Cantoni. In questi casi è possibile applicare un contributo minore rispetto al contributo massimo del 50 per cento secondo il capoverso 1 o alla progressiva riduzione rispettivamente vigente secondo il capoverso 2.

Sezione 2: Contributi federali ai contributi di formazione cantonali

Articolo 4 Condizioni

I contributi di formazione di cui all’articolo 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche sono accordati esclusivamente alle persone che seguono una formazione in cure infermieristiche SSS o SUP. Tali contributi vanno distinti dall’assegno di tirocinio e dalle borse di studio cantonali generali. L’assegno di tirocinio è un’indennità versata agli studenti durante il praticantato.

Capoverso 1: secondo la lettera a, i Cantoni devono strutturare efficacemente le condizioni e l’entità dei contributi di formazione affinché un maggior numero di persone opti per il ciclo di formazione SSS o il ciclo di studi SUP in cure infermieristiche. Il contributo di formazione vuole creare un incentivo finanziario per convincere gli interessati a intraprendere uno di questi percorsi di studi. In particolare, vuole raggiungere per esempio le persone con una formazione precedente in questo ambito, provenienti da altre professioni o con un reddito familiare basso, che diversamente non prenderebbero in considerazione questa formazione a causa del basso salario corrisposto ai praticanti (tra i 400 e i 1500 franchi mensili). L’obiettivo del legislatore è fare in modo che sia le persone che seguono un ciclo di formazione SSS sia quelle che seguono un ciclo di studio SUP ricevano un contributo di formazione anche se nel loro Cantone di residenza non vi sono SSS o SUP in cure infermieristiche. Ad esempio, in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, secondo cui i contributi di formazione devono essere accordati in base al domicilio dello studente e non alla sede della SSS o della SUP che frequenta, una persona domiciliata a Neuchâtel che frequenta la SSS di Saint-Imier nel Cantone di Berna deve poter richiedere un contributo di formazione al Cantone di Neuchâtel. Sempre secondo l’articolo e il capoverso summenzionati, i Cantoni devono anche tenere presente che i frontalieri che ottengono la qualifica di lavoratori ai sensi degli accordi bilaterali hanno accesso a un contributo di formazione. Il compito di strutturare questa disposizione spetta ai Cantoni.

La lettera b esclude il versamento «a pioggia» di contributi di formazione a tutti gli studenti. Il contributo di formazione spetta a quelli che, senza di esso, non sarebbero in grado di provvedere al proprio sostentamento. Il suo ammontare deve essere sufficiente per assicurarlo e, di conseguenza, creare un incentivo a intraprendere un ciclo di formazione SSS o un ciclo di studio SUP in cure infermieristiche. Tale contributo, quindi, deve essere strutturato individualmente e in modo efficace. Si parte dal presupposto che, nel determinarne l’importo, i Cantoni tengano conto delle diverse situazioni di vita degli studenti (p. es. obblighi di mantenimento) e di eventuali altre loro entrate come l’assegno di tirocinio o gli assegni familiari, nonché del costo della vita che varia da un Cantone all’altro.

Capoverso 2: tra le persone domiciliate di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche rientrano, oltre ai cittadini svizzeri con domicilio in Svizzera, anche le categorie di persone di cui al capoverso 2.

Articolo 5 Calcolo e limite massimo del contributo federale

Secondo l’articolo 8 capoverso 4 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche il Consiglio federale stabilisce il limite massimo dei contributi federali alle spese sostenute dai Cantoni per i contributi di formazione. Il capoverso 1 della presente disposizione fissa tale limite a 20 000 franchi per studente e anno. Sommando questo importo al contributo cantonale, si ottiene un contributo di formazione massimo di 40 000 franchi per studente e anno. Questo limite massimo è stato stabilito tenendo conto di varie basi (salari minimi cantonali19, soglia di rischio di povertà20 e diversi minimi vitali21). I Cantoni sono liberi di fissare la loro quota ai contributi di formazione in misura superiore

19 www.ch.ch > Lavoro > Salario > Salario minimo e salario mediano > Ammontare dei salari minimi in Svizzera.

20 www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Situazione sociale, benessere e povertà > Povertà e deprivazione > Rischio di povertà.

21 www.skos.ch > Publications > Documents de base > 2020 > Pauvreté et seuils de pauvreté (disponibile in francese e tedesco). 8/23