Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine
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Capitolo 3: Contributi federali ai Cantoni per aumentare il numero di diplomati in cure infermieristiche nelle scuole specializzate superiori
Articolo 9 Misure cantonali
Le pianificazioni cantonali del fabbisogno costituiscono la base per l’elaborazione delle misure e dei progetti nonché per il calcolo dei contributi federali. Da un lato illustrano il valore target necessario per raggiungere un equilibrio della dotazione di personale e dall’altro rilevano il fabbisogno per l’intero periodo di validità della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, suddividendolo in base alla domanda di personale con titoli di studio di livello SSS e SUP (cpv. 1).
I Cantoni elaborano misure o progetti volti ad aumentare il numero di diplomati in cure infermieristiche nelle loro SSS. È stata deliberatamente scelta un’interpretazione ampia dell’espressione «aumentare il numero di diplomati» perché le sfide sono molteplici e non ci sono restrizioni per accedere alle scuole specializzate superiori. In primo luogo, è necessario sfruttare il potenziale esistente (operatori sociosanitari) e individuare nuovi target (p. es. persone provenienti da altri settori o stranieri giunti in Svizzera per ricongiungimento familiare). Vengono quindi finanziati l’adattamento dei cicli esistenti e la creazione di nuovi cicli, nonché le spese supplementari per attivarli (cpv. 1).
Si possono anche prevedere misure o progetti a monte del percorso formativo o che facilitino l’accesso alla formazione, come corsi preparatori (p. es. per persone che hanno completato una formazione medica di base all’estero) o stage introduttivi (cpv. 1 lett. a). Inoltre, sono ipotizzabili misure o progetti che garantiscano la permanenza nella formazione come consulenze, coaching, corsi di recupero e di lingua (cpv. 1 lett. b) oppure misure che servano a coordinare gli ambiti di apprendimento come il sostegno alla formazione pratica o ai formatori (cpv. 1 lett. c).
Il contributo federale è concesso solo per le misure o i progetti elaborati sulla base della presente ordinanza. Le misure e i progetti cantonali devono quindi essere distinti dagli importi forfettari ai Cantoni, ovvero dalle prestazioni già finanziate dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 lettera a della legge federale sulla formazione professionale24 (LFPr). L’obiettivo delle misure e dei progetti è promuovere l’innovazione e non ridurre i costi di gestione (cpv. 2).
Articolo 10 Calcolo
La chiave di ripartizione per gli importi massimi dei contributi federali ai Cantoni è il fabbisogno di personale con diploma SSS risultante dalle pianificazioni cantonali. L’importo massimo per l’intero periodo di sussidio viene calcolato sulla base delle singole pianificazioni cantonali. La Confederazione comunica ai Cantoni l’ammontare dei fondi a loro riservati.
I Cantoni privi di scuole specializzate superiori possono mettere i loro fondi a disposizione di quelli in cui vengono formati i loro infermieri diplomati e presentare insieme a loro una domanda congiunta (cfr. anche art. 13).
I contributi federali coprono al massimo il 50 per cento delle spese sostenute dai Cantoni per le loro misure o i loro progetti, a condizione che venga rispettato l’ordine di priorità (art. 8 cpv. 5 della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche). Non sono previsti contributi federali graduati.
Articolo 11 Domanda
Quando le basi legali entreranno in vigore, i Cantoni potranno presentare le loro domande alla SEFRI in qualsiasi momento, all’insegna della massima flessibilità. A seconda delle loro esigenze, i Cantoni possono presentare una o più domande. Questo può essere utile se le misure devono essere attuate una prima volta come progetto pilota (cpv. 1).
La domanda deve includere i contenuti descritti al capoverso 2, compresa una bozza di contratto ai sensi dell’articolo 12, e l'indicazione di un interlocutore cantonale secondo l’articolo 13 (cpv. 3).
Articolo 12 Contratto
I contributi vengono erogati sulla base di un contratto di diritto pubblico (cpv. 1) stipulato tra la SEFRI e il Cantone facente domanda. Se le parti convengono, il contratto viene firmato ed entra in vigore alla
24 RS 412.1 11/23