Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine

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data stabilita. Dall’entrata in vigore delle basi legali, le misure o i progetti cantonali possono essere sovvenzionati tramite i contributi federali. Nel contratto si possono scegliere parametri specifici per ogni Cantone. Sono da stabilire le misure o i progetti, così come gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi (cpv. 2 lett. a), l’ammontare dei contributi federali annui (cpv. 2 lett. b), la durata del contratto (cpv. 2 lett. c), le modalità di versamento (cpv. 2 lett. d), nonché la presentazione di rapporti (cpv. 2 lett. f). L’importante è dimostrare che tutte le misure e i progetti sono volti ad aumentare i diplomi nelle SSS. Il quadro finanziario è determinato dal calcolo (art. 10).

È probabile che diversi Cantoni si associno all’interno di un unico contratto (cfr. anche art. 13), soprattutto se non hanno una propria scuola specializzata superiore.

I contratti possono essere adeguati e prorogati di comune accordo (cpv. 3). Ogni contratto è limitato nel tempo ed è valido al massimo fino alla scadenza della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

Dal momento che si tratta di misure o progetti nuovi e innovativi può capitare che ci siano delle prestazioni che non possono essere interamente adempiute o lo sono solo parzialmente. Per far fronte a quest’evenienza, la comunicazione di modifiche ai sensi dell’articolo 15 rappresenta uno strumento importante per le parti al fine di sviluppare e concordare soluzioni adeguate alla situazione (cpv. 4).

Articolo 13 Funzione di interlocutore cantonale

I Cantoni designano un interlocutore nei confronti della SEFRI (cpv. 1). Se più Cantoni si consorziano come parti a un contratto o se le competenze sono ripartite tra diverse direzioni o uffici, deve essere indicato un servizio designato a fungere da interlocutore nei confronti della SEFRI (cpv. 2).

Se più Cantoni si uniscono o se le competenze sono ripartite tra diverse direzioni, i Cantoni disciplinano anche la suddivisione dei contributi nonché tutte le altre responsabilità derivanti dal contratto.

Articolo 14 Rendiconto

I Cantoni presentano alla SEFRI un rendiconto annuale in merito all’utilizzazione dei contributi federali (cpv. 1). Il rendiconto comprende segnatamente indicazioni sui progressi compiuti nelle misure e nei progetti sulla base degli indicatori concordati e delle prestazioni fornite. Il rendiconto è di norma un prerequisito per l’erogazione dei contributi.

Attraverso il rendiconto la Confederazione raccoglie anche dati che servono a valutare gli effetti della legge sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.

Articolo 15 Comunicazione di modifiche

La SEFRI si aspetta che i Cantoni comunichino tempestivamente eventuali modifiche significative. Solo così è possibile garantire un utilizzo mirato dei fondi federali nonché il raggiungimento degli obiettivi secondo l’articolo 117b della Costituzione.

Capitolo 4: Entrata in vigore e durata di validità

Articolo 16

Analogamente alla legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, la durata di validità di questa ordinanza è limitata a otto anni, anche se rimane applicabile alle domande presentate durante la sua validità.

2.4 Ripercussioni

La presente ordinanza disciplina unicamente il calcolo dei contributi federali nonché la procedura per la loro attribuzione. Il diritto di esecuzione non comporta altre ripercussioni oltre a quelle finanziarie, economiche e sociali della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche. Inoltre, tale legge trasferisce in gran parte ai Cantoni il compito di strutturare le spese a loro carico. Le ripercussioni a livello cantonale dipendono soprattutto dalla legislazione dei Cantoni.