Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine
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3 Revisione parziale dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
3.1 Situazione iniziale
Nel 2004 la competenza per le professioni sanitarie è passata dai Cantoni alla Confederazione. Sino ad allora, la CDS delegava le procedure di riconoscimento dei diplomi cantonali alla Croce Rossa Svizzera (CRS).
Attualmente manca una chiara disposizione legale che conferisca alla Confederazione la competenza di riconoscere i diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore e rilasciati nel quadro di una formazione di competenza federale. Tale disposizione è istituita con l’articolo 73a LFPr.
A causa della mancata integrazione di alcune formazioni intercantonali rette dal diritto anteriore nell’ordinamento di studi, come per esempio quella per ottenere il diploma in cure infermieristiche di livello I (DN I), per migliorare le proprie qualifiche queste persone devono sopportare un notevole onere finanziario e di tempo.
Con la reintroduzione di procedure già note e valide, come ad esempio la procedura di equivalenza del DN I con il diploma di infermiere, si creerà un incentivo a rimanere nella professione. L’integrazione nell’ordinamento di studi offre inoltre al personale infermieristico un’opportunità di perfezionamento professionale. L’obiettivo è quello di sfruttare il potenziale di manodopera specializzata e di contrastare la mancanza di personale diplomato.
La presente revisione parziale dell’OFPr attua questa disposizione della LFPr. Poiché la CRS possiede ancora il maggior know-how in questo settore, le procedure sono delegate a lei.
3.2 Articolo 73a
La CRS possiede tuttora le competenze necessarie per svolgere le procedure di riconoscimento dei diplomi cantonali nel campo delle professioni sanitarie non universitarie. Grazie al suo archivio, la CRS dispone della migliore panoramica sulla diversità e sull’origine dei diplomi cantonali o intercantonali retti dal diritto anteriore. Delegare il compito a un organo diverso (cpv. 1) non sarebbe quindi molto sensato.
I dettagli della delega sono disciplinati da un contratto di diritto pubblico della durata di quattro anni. La parte contraente per conto della Confederazione è la SEFRI (cpv. 1).
La CRS può chiedere un emolumento per queste procedure. A queste procedure si applica l’ordinanza del 16 giugno 200625 sugli emolumenti SEFRI (cpv. 2).
3.3 Ripercussioni
Confederazione
Per la Confederazione la presente revisione parziale non comporta alcun obbligo supplementare rispetto a quelli sanciti nella LFPr.
La delega alla CRS della procedura di riconoscimento dei diplomi e intercantonali retti dal diritto anteriore non implica costi supplementari per la Confederazione. L’autorità competente per il riconoscimento finanzia le proprie prestazioni tramite emolumenti.
Cantoni
Per i Cantoni la presente revisione parziale non comporta alcun obbligo supplementare rispetto a quelli sanciti nella LFPr.
Popolazione
Per i diplomati nel campo delle professioni sanitarie secondo il diritto anteriore, l’applicazione dell’articolo 73 LFPr da parte della CRS consente la certezza del diritto sulla base della valutazione dell’organo competente. Adottando pratiche valide, molti professionisti possono essere reintegrati nel sistema formativo, contrastando così la penuria di manodopera qualificata. Poiché le procedure di
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