Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine
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infermieristiche e le relative disposizioni di esecuzione entreranno in vigore il 1° luglio 2024. Ciò significa che, a partire da quel giorno, i Cantoni potranno richiedere contributi federali per le spese sostenute. I contributi federali possono essere concessi per le spese che i Cantoni hanno sostenuto durante il periodo di validità della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, ossia dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2032. È irrilevante che le spese dei Cantoni siano di nuova introduzione o che esistessero già prima dell’entrata in vigore della legge.
2.2.3 Attuazione
Per ridurne al minimo l’onere amministrativo e nel contempo dare loro tempo sufficiente per l’esecuzione, i Cantoni sono stati direttamente coinvolti nell’elaborazione del diritto di esecuzione. Oltre alle possibilità di scambio esistenti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi erano tra l’altro rappresentati nel team di progetto durante l’elaborazione del diritto di esecuzione o sono stati regolarmente consultati e informati nell’ambito di eventi per i portatori di interessi. La data di entrata in vigore della legge federale e delle relative disposizioni di esecuzione sarà fissata al 1° luglio 2024 d’intesa con la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS).
Attuazione a livello federale
I Cantoni possono presentare all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) le domande di contributi federali a sostegno delle loro spese nel campo delle prestazioni di formazione pratica o nel campo dei contributi di formazione cantonali e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) le domande di contributi federali a sostegno delle SSS.
• Attuazione presso l’UFSP: le prime domande possono essere presentate per un periodo di un anno e mezzo, vale a dire dall’entrata in vigore della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche alla fine dell’anno successivo (domande per i contributi federali per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025), mentre le domande successive saranno presentate rispettivamente per un anno civile. Per ridurre al minimo l’onere amministrativo delle procedure di domanda l’UFSP prevede che, in occasione della prima richiesta di contributi federali, i Cantoni presentino una domanda completa con una descrizione dettagliata delle loro spese previste secondo le prescrizioni dell’articolo 4 della presente ordinanza. L’obiettivo è definire le condizioni quadro in un contratto di prestazioni (art. 8) affinché i Cantoni possano presentare rispettivamente per gli anni successivi una domanda semplificata, dalla quale risulta in particolare l’ammontare dei contributi federali richiesti. È previsto che il pagamento del contributo federale sia versato in unica soluzione nell’anno successivo a quello di contribuzione, dopo il ricevimento del rapporto di attività, incluso il rapporto sul preventivo.
• Attuazione presso la SEFRI
La Confederazione concede ai Cantoni contributi per aumentare il numero di diplomati in cure infermieristiche delle SSS. Il contributo federale ammonta al massimo alla metà delle spese cantonali. I contributi federali di cui al capitolo 3 sono aiuti finanziari la cui attribuzione da parte della Confederazione compete alla SEFRI e presuppone la stipulazione di contratti tra la SEFRI e i Cantoni previa domanda di questi ultimi. Le misure e i progetti dei Cantoni sono riportati nei contratti. La Confederazione calcola l’ammontare dei contributi federali a disposizione di ciascun Cantone per le singole misure sulla base delle pianificazioni cantonali del fabbisogno. Tale calcolo determina il quadro finanziario dei contratti.
Attuazione a livello cantonale
La necessità di legiferare risultante dalla nuova legge federale varia da un Cantone all’altro. Alcuni Cantoni dispongono già di una base legale sufficiente, mentre altri devono crearne di nuove (stato: estate 2022). Le differenze sussistono soprattutto per quanto riguarda le basi legali per la promozione della formazione pratica. Mentre alcuni Cantoni hanno (in parte) attuato i compiti previsti dalla legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e hanno (perlopiù) esaurito il loro potenziale di sostegno, altri hanno appena iniziato i loro sforzi in questa direzione e, di conseguenza, hanno un grande potenziale di sostegno15. A livello cantonale, inoltre, la competenza nel campo della
15 Il rapporto finale di sottas formative works intitolato «Umsetzung Pflegeinitiative: Bestandesaufnahme Rechtsetzung Kantone» (stato: 20.10.2022) è disponibile in tedesco con riassunto in francese all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’articolo 117b Cost. > Documenti.