Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine

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autorizzate e possono continuare a fornire le loro prestazioni a carico dell’AOMS anche se non è stato loro attribuito alcun mandato di prestazioni.

4.4.2 OPre

Art. 7 cpv. 2bislett. c e 4

L’articolo 7 capoverso 2bisrichiede già il soddisfacimento di condizioni particolari per poter fornire determinate prestazioni come, in particolare, il coordinamento dei provvedimenti o i provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane.

La nuova lettera c stabilisce che un infermiere che intende fornire prestazioni senza prescrizione o mandato medico può farlo unicamente nel settore nel quale ha effettuato i due anni di attività pratica.

Lo scopo di questa condizione è assicurare la qualità delle prestazioni fornite garantendo che un infermiere autorizzato a lavorare senza prescrizione o mandato medico fornisca sempre prestazioni a pazienti di cui conosce bene le necessità e le particolarità.

Inoltre, per poter fornire prestazioni senza prescrizione o mandato medico, un infermiere deve essere in grado di comprovare un’esperienza professionale di due anni in Svizzera, anni durante i quali le prestazioni, indipendentemente dal tipo, sono state fornite secondo il sistema attuale, ossia con la valutazione preliminare del bisogno di cure effettuata da un medico.

Quest’ultimo requisito deriva soprattutto dall’importanza che riveste la capacità di un infermiere che fornisce cure senza prescrizione o mandato medico di individuare problemi di salute più gravi (p. es. diabete) e di segnalarli al medico curante, anche quando i pazienti non comunicano in modo esaustivo. Questa disposizione prevede quindi che per un periodo di due anni un infermiere possa lavorare senza prescrizione o mandato medico unicamente con pazienti seguiti da un medico curante. Inoltre, è necessaria una buona conoscenza del sistema svizzero dell’assicurazione malattie per poter garantire, in particolare, che la cartella del paziente sia tenuta correttamente.

Queste condizioni, associate alla possibilità data agli infermieri di fatturare determinate prestazioni di cura direttamente a carico dell’AOMS, ossia senza prescrizione o mandato medico, non sono condizioni d’autorizzazione, che sono disciplinate dall’articolo 49 OAMal, bensì condizioni necessarie per la presa in carico delle prestazioni fornite da parte dell’AOMS, alla stessa stregua, per esempio, di quelle previste all’articolo 7 capoverso 2bislettera b OPre per la valutazione dei provvedimenti necessari nel ramo della psichiatria.

Il rispetto delle condizioni compete ovviamente ai fornitori di prestazioni, ma nello stesso tempo spetta agli assicuratori verificare le condizioni di assunzione dei costi a carico dell’AOMS.

Secondo l’articolo 7 capoverso 4 le prestazioni che gli infermieri e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio possono fornire senza prescrizione o mandato medico sono le prestazioni di valutazione, i consigli e il coordinamento (art. 7 cpv. 2 lett. a) nonché le cure di base (art. 7 cpv. 2 lett. c).

Art. 8a cpv. 1bise 8

Il nuovo capoverso 1bisaggiunto all’articolo 8a definisce la procedura di valutazione dei bisogni di cure per le cure che possono essere fornite senza prescrizione o mandato medico. Tale valutazione deve essere effettuata in collaborazione con il paziente o i suoi familiari e il risultato trasmesso immediatamente per informazione al medico curante affinché sia possibile tenere sempre aggiornata la cartella del paziente.

La collaborazione tra i vari professionisti della salute impegnati nel trattamento di un paziente riveste un’importanza cruciale soprattutto nei casi in cui il medico non è necessariamente presente. Particolare attenzione va prestata segnatamente quando il medico ha già prescritto una terapia. È infatti possibile che, per esempio, un paziente si rivolga a un secondo infermiere mentre un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio gli sta già prestando delle cure. In tal caso, potrebbero sorgere problemi legati alla presa in carico delle prestazioni fornite.

L’articolo 8a capoverso 8 prevede per la valutazione dei bisogni necessaria per le cure fornite senza prescrizione o mandato medico una durata di nove mesi, che corrisponde alla durata prevista per le