Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine
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o inferiore. Il limite massimo per i contributi federali assicura ai Cantoni un margine di manovra sufficiente per tenere conto del costo della vita e degli assegni di tirocinio diversi in ognuno di essi.
Analogamente alle disposizioni dell’articolo 3 capoversi 2 e 3, nei capoversi 2 e 3 è prevista una progressiva riduzione verso la fine del periodo di validità della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e nel capoverso 3 la possibilità di derogare ai principi dei capoversi 1 e 2 qualora sia stato stilato un ordine di priorità. A questo proposito si rimanda ai commenti all’articolo 3 capoversi 2 e 3.
Sezione 3: Procedura
Articolo 6 Domanda
Secondo il capoverso 1, i contributi federali alle spese sostenute dai Cantoni per la formazione pratica e per i contributi di formazione vanno richiesti congiuntamente in una sola domanda presentata all’UFSP. Se un Cantone intende richiedere contributi federali per uno solo di questi campi deve annotarlo nella domanda e se in un secondo momento pianifica misure nell’altro campo, può integrare di conseguenza la domanda per l’anno successivo.
Secondo il capoverso 2, in linea di principio le domande di contributi federali per le spese dei Cantoni per la formazione pratica e per i contributi alla formazione possono essere presentate una volta l’anno. Per poter sostenere con i contributi federali le spese dei Cantoni già a partire dall’entrata in vigore dell’avamprogetto, prevista tra luglio 2024 e la fine del 2024, e dare comunque a questi ultimi tempo sufficiente per preparare e presentare le prime domande, i contributi federali per il 2024 e quelli per l’anno civile 2025 vengono concessi insieme. Le domande successive saranno poi presentate per un anno civile. L’UFSP rende noto almeno sei mesi prima l’intervallo di tempo per presentare le domande, per esempio al più tardi il 31 dicembre 2024 se le domande per l’anno 2026 possono essere presentate dal 1° al 31 luglio 2025.
Secondo il capoverso 3 lettera a, per la verifica dell’adempimento delle condizioni di cui agli articoli 2-5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, l’UFSP si basa sulle raccomandazioni della CDS sulla pianificazione del fabbisogno e il calcolo delle capacità formative. Le prove dell’adempimento possono essere presentate in particolare sulla base delle seguenti indicazioni:
• pianificazione del fabbisogno secondo l’articolo 2 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche: fabbisogno calcolato di personale infermieristico specializzato in base al settore di assistenza (ambulatoriale, cure di lunga durata in case di cura e cure di lunga durata Spitex);
• criteri per il calcolo delle capacità formative secondo l’articolo 3 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche: indicazione dei criteri di cui si tiene conto nel calcolo, incluso il calcolo del numero di posti di tirocinio per settore sanitario;
• piano di formazione secondo l’articolo 4 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche: prova che i Cantoni tengono conto dell’esistenza di un piano di formazione secondo l’articolo 4 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche quando assegnano i loro contributi agli enti di formazione. Per ulteriori prescrizioni concernenti i piani di formazione, i Cantoni possono orientarsi sui requisiti di formazione stabiliti dalle SSS e/o dalle SU per le aziende di formazione.
Secondo il capoverso 3 lettera a, nella domanda i Cantoni devono anche dimostrare di adempiere le condizioni di cui all’articolo 2 della presente ordinanza. Se i Cantoni prevedono contributi alle settimane di praticantato (art. 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche), nella domanda va specificato l’ammontare del contributo per settimana di praticantato. Se il Cantone si discosta dalle raccomandazioni della CDS22, che prevedono un importo pari a 300 franchi per settimana di praticantato, è necessario spiegarne i motivi. Se il Cantone effettua ulteriori spese nel settore della formazione pratica e richiede contributi federali (p. es. misure per migliorare la qualità della formazione o per creare associazioni di formazione), la domanda deve descrivere gli effetti che si attendono dalle
22 www.gdk-cds.ch > gesundheitsberufe > nicht-universitaere-gesundheitsberufe > personalsicherung (pagina disponibile in tedesco o francese).