Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
formazione di case di cura e/o organizzazioni Spitex al fine di aumentare l’offerta formativa, soprattutto delle strutture sanitarie più piccole, nel settore delle cure di lunga durata16 o la realizzazione di un progetto pilota nel quale gli enti di formazione pratica, in collaborazione con gli istituti di formazione, creano un setting di apprendimento orientato alla pratica e alla realtà (p. es. un laboratorio di simulazione). Ulteriori esempi sono reperibili nel rapporto nazionale sul personale sanitario 202117. Sono possibili anche misure attuate dagli enti per garantire la domanda di posti di formazione, come ad esempio il sostegno a una campagna degli enti di formazione pratica per invogliare le persone che hanno da poco conseguito l’attestato di maturità o provenienti da altre professioni a intraprendere il ciclo di formazione SSS o il ciclo di studi SUP in cure infermieristiche.
b. Miglioramento della qualità della formazione pratica: vi rientrano le spese sostenute dai Cantoni per migliorare la qualità della formazione pratica al fine di ridurre il tasso di abbandono della formazione o degli studi e aumentare il numero di diplomati. Per esempio, può trattarsi del sostegno a misure che rafforzano la formazione e il ruolo dei formatori professionali sotto forma di contributi dei Cantoni alla formazione o al coaching di questi ultimi, oppure di spese per sostenere gli enti più piccoli nello sviluppo di un piano di formazione o nell’implementazione di forme di apprendimento innovative (p. es. una stazione didattica in un ospedale).
Secondo il capoverso 2, primo periodo, i contributi federali sono accordati esclusivamente per le spese dei Cantoni a sostegno di prestazioni degli enti di formazione che non sono già finanziate dall’assicurazione sanitaria obbligatoria. Ciò significa che nella domanda per i contributi federali non possono figurare come contributi cantonali secondo l’articolo 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche le spese sostenute dal Cantone per la remunerazione di prestazioni ospedaliere di cui all’articolo 49a della legge federale sull’assicurazione malattie18 (LAMal). Secondo il capoverso 2, secondo periodo, il Cantone deve essere in grado di provare che l’ospedale non utilizza il contributo federale secondo la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche per remunerare le sue prestazioni di cui all’articolo 49a LAMal.
Nelle cure di lunga durata e ambulatoriali, i costi della formazione pratica non sono remunerati tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per questo motivo, le disposizioni di esecuzione non prevedono ulteriori prescrizioni per questi due settori.
Articolo 3 Calcolo
La legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche prevede un ammontare massimo dei contributi federali del 50 per cento. Il capoverso 1 prevede che la Confederazione partecipi ai costi totali per il 50 per cento, se sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2.
Il capoverso 2 prevede una progressiva riduzione verso la fine del periodo di validità della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2030. La formazione in campo infermieristico rimane un compito dei Cantoni e la relativa legge è limitata nel tempo e va intesa come un finanziamento iniziale. Pertanto, i contributi federali dovrebbero essere stanziati in modo tale che il trasferimento dell’intero onere finanziario ai Cantoni non provochi un improvviso aumento delle loro spese. Di conseguenza, è necessario un meccanismo finanziario che faciliti questa transizione. I contributi federali diminuiranno gradualmente dal massimo previsto del 50 per cento al 45 per cento nell’anno di contribuzione 2030, al 40 per cento nel 2031 e al 35 per cento nell’ultimo anno in cui saranno concessi (gennaio - giugno 2032).
Capoverso 3: secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, nel caso in cui si preveda che i contributi chiesti superino le risorse a disposizione il DFI stila, in collaborazione con il DEFR, un ordine di priorità, provvedendo affinché le risorse siano equamente distribuite tra le regioni. Nel caso in cui venga applicato un ordine di priorità è possibile
16 OBSAN: Personnel de santé en Suisse – Rapport national 2021. Effectifs, besoins, effre et mesures pour assurer la relève. Rapporto 03/2021; cap. 11.2 (disponibile in francese e tedesco).
17 OBSAN: Personnel de santé en Suisse – Rapport national 2021. Effectifs, besoins, effre et mesures pour assurer la relève. Rapporto 03/2021; cap. 11.2.3 (disponibile in francese e tedesco).
18 RS 832.10