Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine

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formazione in cure infermieristiche spetta in parte ai dipartimenti della sanità, ai dipartimenti dell’educazione, a entrambi oppure ai Comuni e le risorse finanziarie necessarie devono essere stanziate e approvate nel quadro dei processi cantonali di stesura del preventivo.

2.3 Commento ai singoli articoli

2.3.1 Definizioni

Qui di seguito sono spiegati i termini e le espressioni che ricorrono frequentemente nell’ordinanza:

- secondo l’articolo 3 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, gli enti di formazione pratica sono le organizzazioni che impiegano infermieri (organizzazioni Spitex, ospedali e case di cura);

- viene fatta una distinzione tra misure o prestazioni degli enti di formazione e spese dei Cantoni: le prestazioni comprendono gli sforzi compiuti dagli enti per aumentare il numero di diplomati ma anche per migliorare la qualità della formazione pratica, mentre le spese si riferiscono ai contributi che i Cantoni versano agli enti di formazione pratica per promuoverne le misure;

- la capacità formativa o il potenziale formativo indica il numero massimo di posti di formazione che un ente può offrire sulla base di vari criteri come, per esempio, le dimensioni della struttura, l’offerta di prestazioni e il numero di collaboratori; la capacità formativa può differire dal numero di posti di formazione effettivamente occupati nelle strutture; quest’ultimo può essere influenzato da fattori esterni come, per esempio, un numero sufficiente di studenti interessati.

2.3.2 Commento ai singoli articoli

Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Secondo il capoverso 1, l’obiettivo della presente ordinanza è disciplinare le condizioni e la procedura per la concessione di contributi federali ai Cantoni per le spese da essi sostenute per la promozione della formazione pratica, l’aumento del numero di diplomati in cure infermieristiche nelle loro SSS e i contributi di formazione destinati ai futuri infermieri per assicurarne il sostentamento.

Il capoverso 2 stabilisce che non sussiste alcun diritto ai contributi federali e quindi chiarisce che la loro concessione può essere rifiutata anche se i progetti soddisfano i criteri prescritti. Ciò avviene qualora le domande di contributi federali superino le risorse finanziarie a disposizione.

Capitolo 2: Contributi federali nel campo della formazione pratica e contributi federali ai contributi di formazione cantonali

Sezione 1: Contributi federali nel campo della formazione pratica degli infermieri

Articolo 2 Condizioni

La legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche si prefigge di promuovere la formazione in questo settore. Poiché negli ultimi anni diversi Cantoni hanno già introdotto obblighi di formazione, soprattutto in ambito ospedaliero, e assorbono già l’intera capacità formativa degli enti, per promuovere la formazione non basta aumentare il numero di posti disponibili. L’articolo 2 capoverso 1 prevede pertanto che la Confederazione possa concedere ai Cantoni contributi per misure in questo campo volte in particolare a creare posti di formazione pratica e/o a migliorare la qualità di tale formazione, contribuendo così ad aumentare il numero di diplomati in cure infermieristiche. Può trattarsi anche di progetti pilota a carattere innovativo, attuati in un primo momento in una parte del Cantone e successivamente su scala più ampia a dipendenza del risultato ottenuto. Gli ambiti di intervento che vanno sostenuti sono i seguenti:

a. Creazione di posti di formazione pratica: comprende le spese sostenute dai Cantoni che mirano a sfruttare le capacità formative esistenti per la formazione pratica di studenti SSS e SUP in cure infermieristiche. Si tratta innanzitutto dei contributi dei Cantoni ai costi degli enti non coperti, ossia non remunerati tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitare (cfr. commento all’art. 2 cpv. 2), per la creazione di posti di formazione. In secondo luogo, può trattarsi di spese sostenute dai Cantoni per innovazioni volte ad accrescere le capacità formative degli enti, come ad esempio la creazione di strutture comuni di