Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine
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2 Ordinanza sulla promozione della formazione in cure infermieristiche
2.1 Situazione iniziale
Il 16 dicembre 2022, il Parlamento ha approvato la nuova legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche13. Tale legge si compone di tre elementi:
• l’obbligo per i Cantoni di finanziare almeno in parte i costi della formazione pratica nelle strutture sanitarie e il relativo sostegno finanziario della Confederazione ai Cantoni;
• l’obbligo per i Cantoni di accordare ai futuri infermieri che seguono una formazione presso una scuola specializzata superiore (SSS) o una scuola universitaria professionale (SUP) contributi destinati ad assicurarne il sostentamento, stabilendone le condizioni; è previsto un sostegno finanziario della Confederazione ai Cantoni per coprire una parte delle spese da essi sostenute;
• l’aumento del numero di diplomati in cure infermieristiche nelle SSS tramite contributi dei Cantoni alle SSS e contributi della Confederazione ai Cantoni.
L’articolo 8 capoversi 3 e 4 della nuova legge delega al Consiglio federale la competenza di emanare il diritto di esecuzione. La delega riguarda unicamente il disciplinamento del calcolo dei contributi federali ai Cantoni, la possibilità di prevedere contributi graduati tenendo conto dell’adeguatezza delle misure cantonali, e la fissazione del limite massimo dei contributi federali per i contributi di formazione che i Cantoni accordano agli studenti. La competenza normativa del Consiglio federale non include per contro l’emanazione di prescrizioni ai Cantoni sulle condizioni per la concessione di contributi cantonali.
2.2 Punti essenziali dell’avamprogetto
2.2.1 La normativa proposta
Conformemente alle sue competenze, il Consiglio federale disciplina il calcolo dei contributi federali e stabilisce il limite massimo dei contributi federali per i contributi di formazione accordati a chi segue una formazione in cure infermieristiche SSS o SUP (art. 8 cpv. 3 e 4 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche). Al riguardo, può prevedere contributi graduati tenendo conto dell’adeguatezza delle misure cantonali. Se i contributi richiesti superano le risorse a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno (DFI), in collaborazione con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), stabilisce un ordine di priorità (art. 8 cpv. 5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche). Il Consiglio federale disciplina inoltre la procedura per l’attribuzione ai Cantoni dei contributi federali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche. Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della legge e si adopera in particolare per garantire il rispetto delle disposizioni di esecuzione relative al calcolo dei contributi federali di cui all’articolo 8 capoverso 3 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.
2.2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Le disposizioni di esecuzione attuano il mandato esecutivo di assicurare che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno che l’articolo 117b capoverso 2 Cost. e la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche conferiscono alla Confederazione e ai Cantoni. Tale articolo non comporta alcun trasferimento di competenze tra Confederazione e Cantoni, per cui la formazione di un numero sufficiente di infermieri rimane compito di questi ultimi. Per questo motivo, il sostegno finanziario della Confederazione ai Cantoni ammonta al massimo al 50 per cento delle spese dei Cantoni ed è limitato nel tempo e inteso come finanziamento iniziale.
Il Parlamento ha approvato il decreto federale sullo stanziamento delle risorse richieste14 per l’ammontare di 469 milioni di franchi in concomitanza con l’approvazione della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche. Nel complesso, le disposizioni di esecuzione non comportano oneri supplementari per il preventivo della Confederazione. I piani di versamento stabiliti nella pianificazione finanziaria 2025-2028 si basano essenzialmente ancora sul rapporto della CSSS-N in risposta all’iniziativa parlamentare 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure». La legge federale sulla promozione della formazione in cure
13 FF 2022 3205
14 Consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > 22.040 > Disegno 2. 4/23