Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine

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Articolo 6 Esame della domanda

L’UFSP può ricorrere a esperti per l’esame e la valutazione delle domande. Ciò gli consente di avvalersi, se necessario, di conoscenze specialistiche esterne, per esempio sotto forma di perizie di esperti indipendenti o di pareri di uffici pubblici. La perizia o il parere hanno carattere di raccomandazione e non anticipano la decisione finale.

Articolo 7 Forma della concessione

Capoverso 1: conformemente all’articolo 16 LSu, gli aiuti finanziari sono concessi mediante decisione formale o contratto.

Il capoverso 2 disciplina il contenuto della decisione o del contratto. Secondo la lettera a, nella decisione o nel contratto sono indicati i contributi federali calcolati secondo i criteri di calcolo definiti nell’articolo 4 capoverso 2. Secondo la lettera b, sono stabilite le scadenze per il pagamento dei contributi, cosa che avviene in base a traguardi intermedi stabiliti, mentre secondo la lettera c nel contratto o nella decisione è disciplinato l’eventuale onere di effettuare una valutazione approfondita. Secondo la lettera d, sono fissati i requisiti della presentazione di rapporti periodici. Tra le altre cose, questi devono contenere informazioni sullo svolgimento e sulla conclusione del progetto e al rapporto deve essere allegato un rapporto sul preventivo che informa sull’utilizzo delle spese e delle entrate effettive fino a quel momento. Nella decisione o nel contratto è specificato anche il momento della presentazione dei rapporti.

Secondo il capoverso 3, la procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu.

Articolo 8 Valutazione del progetto

Mediante un onere, l’UFSP può obbligare il beneficiario dell’aiuto finanziario a sottoporre la valutazione dell’impatto del progetto di cui all’articolo 2 lettera d a una valutazione approfondita da parte di una società di consulenza esterna. A tale scopo, il beneficiario mette a disposizione tutti i dati e i documenti necessari. Ciò può accadere soprattutto se si prevede che un progetto al quale è stato accordato un aiuto finanziario sia particolarmente utile per la promozione dell’efficienza nelle cure mediche di base e che, di conseguenza, le conoscenze acquisite mediante la valutazione siano fondamentali ai fini dell’ulteriore sviluppo di tali cure.

Articolo 9 Entrata in vigore e durata di validità

In conformità con le disposizioni di legge, la durata di validità della presente ordinanza è limitata a quattro anni. Sarà posta in vigore il 1° luglio 2024 con effetto sino al 30 giugno 2028. Dato che, secondo gli articoli 29 capoverso 5 LPSan e 54a capoverso 5 LPMed, gli aiuti finanziari sono versati per tre anni al massimo, è possibile che i contributi federali stanziati vengano versati oltre la durata di validità della legge e dell’ordinanza. In tal caso, alle domande accolte quando questi atti normativi erano in vigore continuano ad applicarsi le relative disposizioni (cfr. art. 34 cpv. 6 LPSan e art. 57b cpv. 3 LPMed).

5.4 Ripercussioni

Il Parlamento ha approvato il decreto federale sulle risorse richieste alla Confederazione per l’ammontare di 8 milioni di franchi il 16 dicembre 2022, in concomitanza con l’approvazione della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche. Le disposizioni di esecuzione non comportano oneri supplementari per il preventivo della Confederazione o dei Cantoni. I piani di versamento sono stabiliti nella pianificazione finanziaria 2024-2027. Per i nuovi compiti di esecuzione connessi con il versamento degli aiuti finanziari secondo la presente ordinanza non sono richieste risorse di personale supplementari.