Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine

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4 Modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMAL) e modifica dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre)

4.1 Situazione iniziale

Il presente commento riguarda la procedura per la fatturazione diretta di determinate prestazioni di cura dispensate dagli infermieri a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

L’iniziativa invita segnatamente la Confederazione a definire le cure che il personale infermieristico può dispensare sotto la propria responsabilità e fatturare direttamente all’AOMS.

La modifica della legge intende in primo luogo rivalutare lo statuto professionale degli infermieri attribuendo loro maggiore autonomia. Essi devono poter lavorare in modo più autonomo nel settore delle cure di base, segnatamente ottenendo l’autorizzazione a fornire determinate prestazioni direttamente a carico dell’AOMS, cioè senza prescrizione o mandato medico. Per raggiungere questo obiettivo gli infermieri sono menzionati esplicitamente come fornitori di prestazioni nella LAMal (art. 35 cpv. 2 LAMal). La nuova possibilità offerta agli infermieri di fatturare direttamente determinate prestazioni senza passare per una prescrizione o mandato medico è sancita anche nell’articolo 25a LAMal.

La legge prevede inoltre l’introduzione di un meccanismo di controllo che dovrà essere negoziato tra le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori per evitare un aumento ingiustificato dei costi della sanità. Se le federazioni citate non raggiungeranno un’intesa, il Consiglio federale potrà definire le modalità concernenti il controllo dell’evoluzione quantitativa delle cure prestate senza prescrizione o mandato medico.

I Cantoni, responsabili di garantire le cure, saranno in particolare tenuti a definire, tramite mandati di prestazioni mirati, i tipi di cure che dovranno essere dispensate dalle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio o ancora il raggio di attività nonché l’inizio e la fine delle prestazioni. Per esempio, potranno prevedere che un’unica organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio dispensi non solo le cure di base, ma tutte le cure. I Cantoni avranno altresì la possibilità, se lo ritengono necessario, di limitare le autorizzazioni rilasciate agli infermieri o alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio qualora, sul loro territorio, i costi annui per assicurato delle prestazioni di cui all’articolo 25a LAMal aumentassero in misura maggiore rispetto ai costi annui della media svizzera.

La legge federale sulla promozione delle cure infermieristiche prevede anche espressamente che, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio federale debba presentare una valutazione delle ripercussioni della stessa sull’evoluzione di dette cure.

Le prestazioni di cura designate dal DFI potranno comunque continuare a essere prescritte anche da un medico. Inoltre, dovrà sempre essere garantito un buon coordinamento tra i vari fornitori di prestazioni. Sarà importante in particolare evitare doppioni che potrebbero causare problemi di presa in carico da parte degli assicuratori.

Secondo l’articolo 25a capoverso 3 LAMal, in combinato disposto con l’articolo 33 capoverso 5 LAMal, l’articolo 33 OAMal e l’articolo 7 OPre, è compito del DFI, su delega del Consiglio federale, designare le cure che possono essere fornite senza prescrizione medica. Come previsto nel messaggio e nei dibattiti parlamentari, si tratterà di prestazioni di accertamento, consulenza e coordinamento nonché di cure di base. Gli esami e le terapie (come p. es. sostituzioni delle medicazioni, iniezioni, perfusioni e prelievi di sangue) sono strettamente legati alle cure mediche e continueranno a essere prescritti unicamente da un medico.

Il Consiglio federale dovrà anche disciplinare il coordinamento fra il medico curante e il personale sanitario. In effetti è importante, in particolare per la verifica della qualità e per il follow-up, garantire che sia il medico curante sia il personale sanitario siano sempre al corrente sulle terapie e sulle cure prestate. La completezza della cartella del paziente deve poter essere garantita.

Il nuovo disciplinamento proposto si basa su ciò che è già previsto per altri settori di cura, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di presa in carico delle prestazioni o la durata di validità di una valutazione dei bisogni.