Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 23 pagine
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vari istituti di formazione. I costi del materiale legati al progetto potrebbero essere per esempio quelli di una app o degli stampati necessari per informare o coordinare i partecipanti al progetto. Infine, secondo la lettera c, sono computabili anche i costi della valutazione del progetto, anche se una valutazione dell’impatto è ritenuta sufficiente (cfr. commento all’art. 2 lett. d).
Se i costi fatti valere sono sproporzionati rispetto a quelli usualmente praticati sul mercato, secondo il capoverso 2 l’UFSP può rifiutarne il computo e computare soltanto i prezzi corrispondenti a quelli del mercato. Con questa disposizione si garantisce che le risorse disponibili non vengano utilizzate per acquisti eccessivamente costosi.
Articolo 4 Calcolo
Secondo il capoverso 1, l’importo massimo dell’aiuto finanziario è fissato a 400 000 franchi per progetto, in modo da poter sostenere anche progetti di una certa portata e, nello stesso tempo, finanziare diversi progetti.
Secondo gli articoli 29 capoverso 4 LPSan e 54a capoverso 4 LPMed, l’aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi computabili del progetto inclusi quelli della valutazione. I criteri per il calcolo secondo i principi del diritto sui sussidi (art. 7 LSu) sono stabiliti nel capoverso 2 lettere a–c. Le lettere a e b hanno come oggetto l’obiettivo, il contenuto e il tipo del progetto. Una prestazione propria adeguata e il reperimento di altre fonti finanziarie (lett. c) sono strettamente correlati al limite massimo del 50 per cento. Se ad esempio la prestazione propria e i contributi di terzi coprono più del 50 per cento dei costi del progetto, il contributo della Confederazione sarà di conseguenza inferiore a questa percentuale.
Secondo il capoverso 3, in linea di principio il pagamento dei contributi federali avviene in modo scaglionato. Ciò significa che il pagamento è effettuato una volta comprovato il raggiungimento dei traguardi intermedi pianificati che erano stati stabiliti nella decisione o nel contratto (art. 5 cpv. 1 lett. e).
Articolo 5 Domanda
Il capoverso 1 precisa le indicazioni che deve contenere una domanda. Secondo la lettera a vanno fornite tutte le indicazioni necessarie concernenti i partecipanti al progetto, incluse quelle sul loro ruolo di finanziatori o fornitori di contenuti, nonché sulle loro qualifiche professionali e sulla loro funzione in seno alla o alle istituzioni che presentano la domanda. Secondo la lettera b la domanda deve contenere una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, in particolare delle misure previste, dei loro obiettivi ed effetti attesi, della procedura concreta di attuazione nonché dell’organizzazione del progetto. Alla domanda deve essere anche allegata una descrizione della portata del progetto. Se un progetto che riveste un carattere esemplare copre soltanto una regione, va anche descritto brevemente perché e come potrebbe essere attuato in altre regioni e quali partner andrebbero coinvolti a tale scopo. La domanda deve inoltre includere riflessioni concrete sul consolidamento duraturo del progetto per quanto riguarda il suo finanziamento a lungo termine, le istituzioni responsabili e/o l’adozione stabile delle sue misure nel sistema sanitario. Secondo la lettera c, alla domanda va accluso il piano di valutazione secondo gli articoli 29 capoverso 1 lettera c LPSan e 54a capoverso 1 lettera c LPMed. Nel pianificare la valutazione occorre tenere presente che il relativo rapporto finale va messo a disposizione dell’UFSP. Secondo la lettera d, la domanda deve contenere un preventivo dettagliato con indicate le entrate e le uscite previste per l’intera durata del progetto, nonché l’entità delle risorse proprie disponibili, i contributi di terzi e il contributo richiesto all’UFSP (questo importo non può superare il 50 % dei costi computabili del progetto). Secondo la lettera e, deve essere realizzato un calendario che indichi come verrà realizzato il progetto, con la definizione di traguardi intermedi.
Secondo il capoverso 2, l’UFSP può invitare a presentare progetti nell’ambito di un concorso. In tal caso fissa e pubblica in tempo utile i termini di presentazione delle domande nonché ulteriori prescrizioni rilevanti (p. es. il modulo di domanda) per la tornata di sostegno in questione. Dall’entrata in vigore della legge, nei quattro anni della sua durata di validità l’UFSP effettuerà verosimilmente da due a cinque concorsi.
Il capoverso 3 prevede che l’UFSP emani una guida sulla presentazione delle domande di richiesta dei contributi. Ciò consentirà ai richiedenti di informarsi sui requisiti formali e contenutistici concreti per le domande di aiuti finanziari.